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Consultazione 2009/91: Ordinanza concernente l'immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere · 11 pagine

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2. sono legalmente immesse in commercio in uno Stato membro della CE o dello SEE;

b. provenienti dalla Svizzera, se tali derrate:

1. sono conformi alle prescrizioni tecniche su cui si basa la decisione di portata generale, e

2. sono prodotte conformemente alle prescrizioni svizzere in materia di protezione dei lavoratori e di protezione degli animali.

Art. 8 Modifica delle prescrizioni tecniche

1Se le prescrizioni tecniche per una derrata alimentare cambiano (articolo 16a cpv. 1 lett. a LOTC), tale derrata deve essere conforme alle nuove prescrizioni, anche se queste non figurano nella decisione di portata generale.

2Le decisioni di portata generale su derrate alimentari che, in seguito a una modifica delle prescrizioni tecniche, non sono più conformi all’articolo 16d capoverso 1 lettera b LOTC, sono revocate.

Sezione 3: Sorveglianza del mercato

Art. 9 Presentazione delle informazioni necessarie

1L’organo di esecuzione accorda a chi immette un prodotto in commercio un termine adeguato per presentare le prove, le informazioni e i campioni di cui all’articolo 19 capoverso 1 LOTC.

2È considerata prova ai sensi dell’articolo 20 capoverso 1 lettera a LOTC una dichiarazione di chi immette un prodotto in commercio secondo cui il prodotto è conforme alle prescrizioni tecniche determinanti di cui all’articolo 16a capoverso 1 lettera a LOTC; gli atti normativi corrispondenti e la relativa fonte sono indicati. Se tali prescrizioni prevedono una dichiarazione di conformità o un certificato di conformità, occorre presentare tale dichiarazione o certificato.

3L’organo di esecuzione può esigere che le prescrizioni tecniche determinanti siano presentate in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

Art. 10 Misure delle autorità cantonali

1Prima di chiedere all’organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale secondo l’articolo 20 capoverso 5 LOTC, l'autorità cantonale consulta chi immette un prodotto in commercio.

2L’organo di esecuzione competente della Confederazione si pronuncia sulle misure chieste dall’autorità cantonale entro due mesi.

3Se esiste un sospetto fondato che vi sia un pericolo immediato e grave per un interesse pubblico ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 lettere a-e LOTC, le autorità