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Consultazione 2009/91: Ordinanza concernente l'immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere · 11 pagine
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Allegato (art. 12)
Modifica del diritto vigente
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 10 novembre 200428 sulla comunicazione
Art. 3 n. 28bis
Le autorità cantonali comunicano tutte le sentenze, decisioni amministrative di carattere penale e dichiarazioni di non doversi procedere emanate in applicazione delle seguenti leggi federali:
28bis. legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS
946.51): comunicazione al Segretariato di Stato dell’economia.
2. Ordinanza del 12 maggio 199929 sull’alcool
Art. 2 lett. c
Nella presente ordinanza s’intende per:
prodotti alcolici ottenuti esclusivamente mediante fermentazione:
1. i prodotti definiti quali vino, sidro, sidro diluito, birra, vino di frutta o di bacche non contenenti più del 15 per cento di volume d’alcool senza aggiunta di bevande distillate,
2. i vini naturali di uve fresche non contenenti più del 18 per cento di volume d’alcool senza aggiunta di bevande distillate;
3. Ordinanza del 10 gennaio 200130 sui concimi:
Art. 23 cpv. 2bis
2bisIl nome e l’indirizzo del responsabile della commercializzazione possono essere sostituiti dal nome e dall’indirizzo della persona responsabile della messa in commercio nello SEE secondo l’articolo 10 paragrafo 2.2 della direttiva
28 RS 312.3
29 RS 680.11
30 RS 916.171