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Consultazione 2009/91: Ordinanza concernente l'immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere · 11 pagine

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Allegato (art. 12)

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 10 novembre 200428 sulla comunicazione

Art. 3 n. 28bis

Le autorità cantonali comunicano tutte le sentenze, decisioni amministrative di carattere penale e dichiarazioni di non doversi procedere emanate in applicazione delle seguenti leggi federali:

28bis. legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS

946.51): comunicazione al Segretariato di Stato dell’economia.

2. Ordinanza del 12 maggio 199929 sull’alcool

Art. 2 lett. c

Nella presente ordinanza s’intende per:

prodotti alcolici ottenuti esclusivamente mediante fermentazione:

1. i prodotti definiti quali vino, sidro, sidro diluito, birra, vino di frutta o di bacche non contenenti più del 15 per cento di volume d’alcool senza aggiunta di bevande distillate,

2. i vini naturali di uve fresche non contenenti più del 18 per cento di volume d’alcool senza aggiunta di bevande distillate;

3. Ordinanza del 10 gennaio 200130 sui concimi:

Art. 23 cpv. 2bis

2bisIl nome e l’indirizzo del responsabile della commercializzazione possono essere sostituiti dal nome e dall’indirizzo della persona responsabile della messa in commercio nello SEE secondo l’articolo 10 paragrafo 2.2 della direttiva

28 RS 312.3

29 RS 680.11

30 RS 916.171