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Consultazione 2009/91: Ordinanza concernente l'immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere · 11 pagine
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b. un campione di imballaggio etichettato;
c. indicazioni sulla ricetta e sulle specificazioni della derrata alimentare;
d. la prova che la derrata alimentare è conforme alle prescrizioni tecniche della Comunità europea (CE) oppure, nel caso in cui il diritto della CE non sia armonizzato o lo sia solo in modo incompleto, è conforme alle prescrizioni tecniche di uno Stato membro della CE o dello Spazio economico europeo (SEE);
e. documenti o considerazioni in cui si rende verosimile che la derrata alimentare è legalmente immessa in commercio in uno Stato membro della CE e dello SEE.
2È considerata prova ai sensi del capoverso 2 lettera d una dichiarazione del richiedente secondo cui la derrata alimentare è conforme alle prescrizioni tecniche determinanti di cui all’articolo 16a capoverso 1 lettera a LOTC; gli atti normativi corrispondenti e la relativa fonte sono indicati.
3La domanda è redatta in una lingua ufficiale svizzera e presentata su supporto cartaceo. I dati e la documentazione possono essere redatti in inglese invece che in una lingua ufficiale ed essere presentati su supporto elettronico invece che su supporto cartaceo. L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può esigere che le prescrizioni tecniche determinanti siano presentate in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.
Art. 3 Verifica della completezza
1L’UFSP verifica se la domanda è completa.
2L’UFSP conferma immediatamente e per scritto al richiedente la ricezione della domanda di autorizzazione e, all’occorrenza, di aver ricevuto tutti gli elementi della domanda.
3Se la documentazione è incompleta o insufficiente, l’UFSP concede nel contempo al richiedente un termine supplementare adeguato per completare la domanda. Fino alla presentazione dei complementi richiesti, il termine di cui all’articolo 16d capoverso 4 LOTC è sospeso.
4Se le indicazioni necessarie non sono presentate entro il termine stabilito, l’UFSP può non entrare nel merito della domanda.
Art. 4 Informazione sul prodotto
1L’UFSP verifica se il campione di imballaggio etichettato soddisfa le esigenze in materia di informazione sul prodotto di cui all’articolo 16f LOTC.
2Se l’informazione sul prodotto soddisfa le esigenze è possibile chiederne la modifica soltanto se, senza tale modifica, la derrata alimentare pregiudicherebbe la sicurezza e la salute delle persone. Sono fatte salve le disposizioni del diritto sulla