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Consultazione 2009/91: Ordinanza concernente l'immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere · 11 pagine
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cantonali di sorveglianza del mercato possono disporre misure cautelari. Queste ultime sono comunicate immediatamente all'autorità federale competente. Le misure cautelari di un'autorità cantonale rimangono in vigore fino alla decisione dell'autorità federale competente, ma al massimo per due mesi.
Art. 11 Pubblicazione delle misure
1Se le misure di cui all’articolo 20 LOTC sono adottate sotto forma di decisione di portata generale secondo l’articolo 19 capoverso 7 LOTC, la decisione è pubblicata nel Foglio federale.
2Il passaggio in giudicato della decisione di portata generale è indicato nel Foglio federale. La decisione è inserita nell’elenco di cui all’articolo 31 capoverso 2 lettera a LOTC.
3L'autorità federale competente informa immediatamente l'autorità cantonale competente, la SECO e la Comco in merito alla pubblicazione di una decisione generale e al suo passaggio in giudicato.
Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 12 Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.
Art. 13 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 2010.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confedererazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova