Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/99: Modifiche d'ordinanza legate all'approvazione e alla trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE) (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 7 pagine
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Rapporto modifiche di ordinanze Direttiva sul rimpatrio / modifica LStr
essere limitata a singole fasi. I terzi incaricati possono altresì presenziare alle sedute di preparazione delle competenti autorità. Per ogni volo speciale osservato stendono un rendiconto destinato all'UFM. Ogni anno stendono inoltre un rapporto d'attività e di gestione all'attenzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e della Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP).
Art. 15h OEAE Rimborso dei costi
La collaborazione tra i terzi incaricati e l'UFM è disciplinata nel dettaglio in relative convenzioni. Queste ultime regolano ad esempio anche la questione del rimborso dei costi, prevedendo il versamento delle indennità sotto forma di importi forfettari.
Sezione 2b: Decisione di allontanamento
Uno dei principali obiettivi della direttiva sul rimpatrio è l'armonizzazione della procedura di allontanamento negli Stati Schengen. Secondo la direttiva, ogni allontanamento necessita l'emanazione di una pertinente decisione. Per la Svizzera ciò implica l'abolizione della procedura di allontanamento senza formalità, tuttora ancora possibile in determinati casi. Le pertinenti prescrizioni della direttiva sul rimpatrio sono perlopiù riprese nell'avamprogetto di legge. Restano pochi adeguamenti da inserire a livello d'ordinanza.
Art. 26a OEAE Contenuto della decisione di allontanamento
La direttiva sul rimpatrio contiene un numero esiguo di prescrizioni di principio relative alla forma e al contenuto della decisione di allontanamento. Questa va emanata per scritto e deve indicare i motivi in fatto e in diritto nonché i rimedi giuridici a disposizione (art. 12 par. 1 direttiva sul rimpatrio). Ciò corrisponde alle esigenze minime previste dagli articoli 34 segg. della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Quale complemento e analogamente a quanto previsto dall'articolo 45 P-LStr, la decisione di allontanamento deve indicare la data entro la quale deve avvenire la partenza nonché le conseguenze in caso d'inadempienza.
Art. 26b OEAE Intimazione senza formalità
La direttiva sul rimpatrio prescrive una procedura a due livelli per i cittadini di Paese terzo il cui soggiorno nel territorio di uno Stato Schengen è irregolare e che sono in possesso di un titolo di soggiorno valido di un altro Stato Schengen (art. 6 par. 2 direttiva sul rimpatrio). In un primo tempo a queste persone è intimato senza formalità di lasciare la Svizzera e di recarsi nello Stato che ha rilasciato loro il titolo di soggiorno. In caso d'inadempienza o se le persone interessate costituiscono una minaccia per la sicurezza pubblica o per l'ordine pubblico, è avviata una procedura di allontanamento formale.
Questa disciplina corrisponde al diritto vigente. È descritta nell'articolo 23 paragrafi 2 e 3 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen2, revocata dalla direttiva sul rimpatrio. In linea di principio, l'interessato è tenuto a recarsi entro un giorno nello Stato che gli ha rilasciato un titolo di soggiorno. Può essere concesso un termine di partenza più lungo se lo esigono circostanze speciali quali problemi di salute o legate alla situazione familiare.
2 GU L 239 del 22.9.2000 pagg. 19–62