Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/99: Modifiche d'ordinanza legate all'approvazione e alla trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE) (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 7 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto modifiche di ordinanze Direttiva sul rimpatrio / modifica LStr
Art. 26c OEAE Modulo standard e traduzione
L'UFM, in collaborazione con i Cantoni e con il Cgcf, elaborerà un modello unitario per gli allontanamenti in virtù dell'articolo 64 capoverso 1 lettere a e b P-LStr. Tale modello sarà a disposizione dei Cantoni nelle principali lingue.
Art. 26d OEAE Foglio informativo
Nei casi in cui è applicabile la procedura conforme alla direttiva sul rimpatrio e ripresa nella LStr (art. 64f cpv. 2 P-LStr), se la decisione di allontanamento non è tradotta occorre per lo meno consegnare alle persone interessate un foglio informativo in una delle cinque lingue più frequentemente utilizzate o comprese dagli stranieri che entrano illegalmente.
2.2 Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV; RS 142.204)
Sezione 10a: Consulenti in materia di documenti
Art. 53a OEV Accordi sull'impiego di consulenti in materia di documenti
D'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e con l'Amministrazione
federale delle dogane (AFD), il DFGP deve poter concludere con altri Stati accordi sullo scambio di consulenti in materia di documenti (art. 100a cpv. 3 P-LStr). Ciò vale sia per l'impiego di consulenti svizzeri all'estero che per quello di consulenti stranieri in Svizzera.
L'ordinanza non precisa la forma di tali accordi. Di regola si tratterà tuttavia di scambi di note.
I consulenti in materia di documenti sono chiamati in primo luogo a coadiuvare le compagnie aeree, le autorità locali di controllo e il personale della rappresentanza svizzera
nell'espletamento del controllo dei documenti e delle verifiche sulle persone.
Un impiego efficiente di consulenti in materia di documenti presuppone anzitutto un
coordinamento a livello dello spazio Schengen. Gli sforzi in vista di un siffatto coordinamento possono sfociare nella conclusione di accordi con altri Stati, ad esempio sulla
rappresentanza reciproca nell'espletamento delle mansioni legate ai voli a destinazione dell'altro Stato oppure sul finanziamento di impieghi comuni. Siffatti accordi sono conclusi in prima linea con altri Stati Schengen, tuttavia dev'essere possibile concluderne anche con Stati terzi.
Al capoverso 2 dell'articolo 53a AP-OEV è menzionata esplicitamente la possibilità di
concludere siffatti accordi con altri Stati. Anche in questo caso la competenza è delegata al DFGP.
Il capoverso 3 dell'articolo 53a AP-OEV definisce la soglia di regolamentazione degli accordi: essi devono disciplinare quanto meno il tipo d'attività dei consulenti in materia di documenti, le modalità d'annuncio nonché lo statuto diplomatico o l'aggregazione alla rappresentanza all'estero in questione.
Art. 53b OEV Convenzioni tra l'UFM, l'AFD e il DFAE
L'UFM, l'AFD e il DFAE disciplinano la loro mutua collaborazione in una convenzione.
Tra le modalità per l'accreditamento ivi disciplinate figurano in particolare la definizione delle mansioni dei consulenti in materia di documenti, le competenze nella procedura di
accreditamento, la formazione, gli indennizzi, la possibilità di farsi accompagnare da familiari, l'assistenza nel luogo d'impiego e la dotazione di documenti di viaggio necessari per
l'impiego. È possibile impiegare dei consulenti in materia di documenti solo se beneficiano della protezione offerta da uno statuto diplomatico. In tale contesto il «Code of Conduct for Immigration Liaison Officers» IATA/CAWG raccomanda esplicitamente un «full diplomatic