Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/99: Modifiche d'ordinanza legate all'approvazione e alla trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE) (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 7 pagine

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Rapporto modifiche di ordinanze Direttiva sul rimpatrio / modifica LStr

2. Commenti alle singole disposizioni

2. 1 Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE; RS 142.281)

Sezione 1b: Sorveglianza delle espulsioni per via aerea

L'avamprogetto di legge contiene una disposizione dalla formulazione aperta, secondo cui il nostro Consiglio dovrà definire in un'ordinanza la procedura e le competenze per la sorveglianza delle espulsioni (monitoraggio). Il nostro collegio può affidare a terzi determinati incarichi nell'ambito della sorveglianza delle espulsioni (art. 71a cpv. 2 P-LStr).

Art. 15f OEAE Estensione della sorveglianza

Il monitoraggio dei rimpatri forzati prescritto dalla direttiva sul rimpatrio (art. 8 par. 6 direttiva sul rimpatrio) dev'essere attuato nel contesto dei voli speciali. Per motivi finanziari e organizzativi non è possibile sorvegliare (monitorare) tutti i rimpatri forzati effettuati per via aerea (quindi anche a bordo di voli di linea). Del resto, siccome i rimpatri a bordo di voli di linea rivestono un carattere pubblico, non occorre un monitoraggio speciale da parte di terzi incaricati. Il Comitato di contatto dell'UE per l'attuazione della direttiva sul rimpatrio (Comitato di contatto UE) condivide tale valutazione1.

In linea di principio il monitoraggio deve estendersi a tutte le fasi del volo speciale. Comprende pertanto l'accompagnamento della persona interessata dal Cantone all'aeroporto, la fase preparatoria presso l'aeroporto (compresa l'eventuale immobilizzazione della persona interessata), l'intera fase di volo e la consegna della persona interessata all'autorità dello Stato di destinazione.

Art. 15g OEAE Compiti di terzi

Il monitoraggio sarà svolto da terzi. Questi non devono essere o essere stati, in passato, incaricati di mansioni legate all'organizzazione dei rimpatri forzati, a procedure di allontanamento o a procedure anteriori del diritto degli stranieri o del diritto d'asilo. Tale esigenza risulta in particolare dall'articolo 20 dei «Venti orientamenti sul rimpatrio forzato» del Consiglio d'Europa del 4 maggio 2005. Tali orientamenti fungono da base d'interpretazione in vista dell'organizzazione del monitoraggio (cfr. consid. 3 della direttiva sul rimpatrio).

In occasione di un incontro del Comitato di contatto UE tenutosi il 18 settembre 2009, la Germania, l'Austria, i Paesi Bassi e il Lussemburgo hanno presentato i rispettivi sistemi di monitoraggio tuttora impiegati per sorvegliare i rimpatri. I sistemi si fondano su opzioni diverse, facendo ricorso a istituzioni ecclesiastiche, istituzioni di soccorso o organi statali. All'incontro è stata sottolineata la possibilità di affidare pertinenti mansioni di osservatori anche ad organi che non siano ONG. Si pensi ad esempio a servizi statali quali gli organi di mediazione. Dev'essere tuttavia garantita l'indipendenza.

Nel contesto dell'organizzazione e dell'esecuzione del volo speciale, i terzi incaricati assumono esclusivamente funzioni di osservatori e di relatori. Non prendono parte attiva all'esecuzione dei voli speciali e non sono pertanto abilitati a intevenire in tale contesto. Possono formulare eventuali reclami o osservazioni in merito all'espulsione rivolgendosi al capogruppo competente per il volo speciale. Possono presenziare a tutte le fasi del volo speciale (ovvero dall'accompagnamento all'aeroporto fino alla consegna delle persone interessate alle autorità dello Stato di destinazione). Tuttavia l'osservazione può parimenti

1 L'organizzazione del monitoraggio è stata al centro di un workshop del Comitato di contatto UE, svoltosi il 18 settembre 2009 e dedicato alla trasposizione della direttiva sul rimpatrio. Il Comitato di contatto UE è composto di rappresentanti della Commissione europea e di Stati UE o Schengen. I risultati delle sedute sono riportati in un verbale continuato. Il verbale costituisce una base volta ad appoggiare gli Stati in vista della trasposizione della direttiva sul rimpatrio nel diritto nazionale. Gli elementi del verbale non sono tuttavia vincolanti, né per gli Stati membri né per la Commissione.