Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/99: Modifiche d'ordinanza legate all'approvazione e alla trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE) (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 7 pagine

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Rapporto modifiche di ordinanze Direttiva sul rimpatrio / modifica LStr

1. Situazione iniziale

1.1 Direttiva sul rimpatrio

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (direttiva sul rimpatrio) costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen. La direttiva sul rimpatrio mira ad armonizzare le procedure relative a cittadini di Paesi non membri dell'UE o dell'AELS (Paesi terzi) il cui soggiorno è irregolare. Contiene prescrizioni relative all'emanazione di decisioni di allontanamento, alla carcerazione per cautelare l'esecuzione dell'allontanamento, al rinvio nonché all'emanazione di divieti d'entrata. La Svizzera dispone di due anni massimo per recepire e trasporre questo sviluppo dell'acquis di Schengen. Il termine decorre dalla notifica dello sviluppo da parte dell'UE, avvenuta il 12 gennaio 2009, e scade pertanto il 12 gennaio 2011. Entro tale data occorre presdisporre i necessari adeguamenti a livello di legge e di ordinanza.

Le principali modifiche legate al recepimento e alla trasposizione della direttiva sul rimpatrio interessano la legge, più precisamente la sezione 3 (Misure di allontanamento e di respingimento) e la sezione 5 (Misure coercitive) del capitolo 10 della legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20).

A livello di ordinanza occorrono poche modifiche in vista della trasposizione della direttiva sul rimpatrio. Gli adeguamenti concernono in particolare l'organizzazione della sorveglianza indipendente delle espulsioni (monitoraggio; art. 71a P-LStr) e l'emanazione delle decisioni di allontanamento (art. 64 segg. P-LStr).

Occorrerà invece modificare in maniera più sostanziale le istruzioni in materia. L'Ufficio federale della migrazione (UFM), in collaborazione con i Cantoni e con il Corpo delle guardie di confine (Cgcf), procederà ai necessari adeguamenti, in particolare elaborando modelli per l'attuazione della procedura di allontanamento formale. I risultati saranno trasmessi ai servizi interessati nel corso dell'estate.

1.2 Altre modifiche della legge federale sugli stranieri (controllo di confine automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema d'informazione MIDES)

Oltre a quelle indotte dalla trasposizione della direttiva sul rimpatrio, la LStr ha subito anche altre modifiche, legate alla lotta alla migrazione illegale, che occorre attuare con urgenza.

In tale contesto occorrono altresì adeguamenti a livello d'ordinanza, in particolare per quanto concerne i consulenti in materia di documenti (art. 100a P-LStr) e il sistema d'informazione MIDES presso i Centri di registrazione e procedura (CRP; art. 99a segg. P-LStr).

Esistono già disposizioni d'ordinanza (art. 36–44 OEV) relative al controllo di confine automatizzato (art. 103a P-LStr). In risposta a una raccomandazione dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza è tuttavia stato necessario creare ulteriormente una base legale formale.

La proposta modifica dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa al trattamento di dati personali (OAsi 1; RS 142.311) mira ad aumentare la durata massima del soggiorno dei richiedenti l'asilo presso i CRP dagli attuali 60 a 90 giorni.