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Consultazione 2010/11: Modifica dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico · 10 pagine
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Ordinanza contro l’inquinamento fonico (OIF)
Modifica del …
Stato 18.1.2010
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 15 dicembre 19861 contro l’inquinamento fonico è modificata come segue:
Art. 8 cpv. 1
1 Se un impianto fisso già esistente viene modificato, le emissioni foniche delle parti d’impianto nuove o modificate devono essere limitate secondo le disposizioni dell’autorità esecutiva nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.
Art. 17 cpv. 6
6 I risanamenti e i provvedimenti d’isolamento acustico devono essere realizzati:
a. per gli aerodromi militari: entro il 31 luglio 2020;
b. per gli aerodromi civili sui quali circolano velivoli grandi: entro il 30 maggio 2016;
c. per gli impianti di tiro civili per i quali vige l’obbligo di risanamento in base alla modifica dell’allegato 7 del 23 agosto 2006: entro il 1° novembre 2016;
d. per le piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari: entro il 31 luglio 2025.
Art. 30
Le zone edificabili destinate ad edifici con locali sensibili al rumore non ancora urbanizzate al momento dell’entrata in vigore della legge possono essere urbanizzate solo nella misura in cui i valori di pianificazione sono rispettati oppure possono esserlo sia mediante il cambiamento della destinazione sia mediante misure di pianificazione, sistemazione o costruzione. L’autorità esecutiva può accordare delle eccezioni per piccole parti di zone edificabili.