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Consultazione 2010/11: Modifica dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico · 10 pagine
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Ordinanza contro l’inquinamento fonico RU 20??
Art. 37 cpv. 1
1 Per le strade, gli impianti ferroviari, gli aerodromi e le piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari, l’autorità esecutiva registra in un catasto (catasto dei rumori) le immissioni foniche determinate ai sensi dell’articolo 36.
Art. 45, rubrica, nonché cpv. 3 e 5
Art. 45
3 Per l’esecuzione delle prescrizioni sulla limitazione delle emissioni (art. 4, 7–9 e 12), sui risanamenti (art. 13, 14, 16–18 e 20) e sulla determinazione e valutazione delle immissioni foniche (art. 36, 37, 37a e 40) provvedono:
a. l’Ufficio federale dei trasporti se le prescrizioni concernono impianti ferroviari o impianti a fune di cui all’articolo 2 della legge federale del 23 giugno 20062 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone;
b. l’Ufficio federale dell’aviazione civile se le prescrizioni concernono aerodromi civili;
c. il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport3 se le prescrizioni concernono impianti della difesa nazionale;
d. l’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte e l’Ufficio federale dell’energia se le prescrizioni concernono impianti elettrici;
e. l’Ufficio federale delle strade se le prescrizioni concernono le strade nazionali;
f. il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni se le prescrizioni concernono strade nazionali, grandi progetti ferroviari secondo l’allegato alla legge federale del 20 dicembre 19574 sulle ferrovie oppure costruzioni e impianti che servono all’esercizio di un aeroporto realizzati nell’ambito di una procedura di approvazione dei piani conformemente all’articolo 37 della legge federale del 21 dicembre 19485 sulla navigazione aerea.
5 Per le strade nazionali, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni provvede anche all’esecuzione delle prescrizioni concernenti i provvedimenti d’isolamento acustico (art. 10 e 15).
2 RS 743.01
3 La designazione dell’unità amministrativa è stata adeguata conformemente all’art. 16 cpv. 3 dell’ordinanza del 17 novembre 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).