Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/11: Modifica dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico · 8 pagine

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Riferimento/Numero d'incarto: J063-3362

Art. 48 OIF

L’articolo è abrogato poiché le sue disposizioni sono state trasferite all’articolo 17 capoverso 6, allo scopo di semplificare il testo.

Art. 48a cpv. 2 OIF

L’articolo 48a capoverso 2 OIF proroga la regolamentazione transitoria concernente il versamento dei sussidi per il risanamento fonico delle strade assegnati dopo il 1° ottobre 2004 e prima dell’introduzione della NPC. La nuova regolamentazione si applica anche ai sussidi assegnati prima del 1° ottobre 2004.

L’assegnazione di tutti i sussidi decisi prima dell’introduzione della NPC si estingue il 1° gennaio 2015 se entro tale data le misure progettate non sono state realizzate e fatturate all’Ufficio federale dell’ambiente.

Allegato 1 OGI

L’ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geoinformazione è completata con l’aggiunta dei catasti dei rumori per gli aerodromi civili e le piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari. Per chiarezza, nel record di geodati di base n. 120 (carte dell’inquinamento fonico – panoramica nazionale) è inserito il rimando all’articolo 46 capoverso 2 OIF.

Allegato 2 OIF: Esigenze relative ai metodi di calcolo e agli strumenti di misura

La prescrizione concernente gli strumenti di misura di cui alla cifra 2 capoverso 1 è adeguata formalmente in modo tale da corrispondere al testo dell’ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione.

Allegato 5 OIF: Valori limite d’esposizione al rumore degli aerodromi civili

La prescrizione di cui alla cifra 5 capoverso 2 concernente le misurazioni per determinare il livello di rumore massimo per gli eliporti è adeguata al progresso tecnico. A tal fine è soppresso il rimando al registratore di livello, oggi non più utilizzato.

Allegato 7 OIF: Valori limite d’esposizione al rumore degli impianti di tiro civili

Per precisare il testo e delimitare gli impianti in questione dalle piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari, nel titolo e alla cifra 1 dell’allegato 7 è inserita l’espressione “impianti di tiro civili”.

Allegato 9 OIF

Il rumore del tiro sulle piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari è disciplinato nel nuovo allegato 9 OIF. La struttura della regolamentazione è analoga a quella degli allegati 3-8 concernenti i valori limite d’esposizione per le strade, le ferrovie, gli impianti di tiro civili, gli impianti dell’industria e delle arti e mestieri nonché gli aerodromi.

La cifra 1 capoversi 1-4 riguarda il campo d’applicazione della regolamentazione. In via di principio, l’allegato si applica al rumore del tiro. Per valutare il rumore di altre fonti, come le officine di riparazione, le aziende di manutenzione e altri impianti d’esercizio simili, nonché il rumore del traffico, si rimanda ai corrispondenti allegati dell’OIF. Dal punto di vista metodologico, per il rumore degli elicotteri sulle piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari si applica la stessa procedura di valutazione già stabilita nell’allegato 5 per gli aerodromi civili. Il tiro civile sulle piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari è equiparato al rumore militare e valutato conformemente all’allegato 9. Se su queste piazze si tira con armi da fuoco portatili e da pugno si applicano inoltre i valori limite d’esposizione dell’allegato 7 concernenti il rumore del tiro civile. Il tiro della polizia e del Corpo delle guardie di confine su queste piazze è equiparato al tiro militare.

La prescrizione per determinare l’inquinamento fonico sotto forma di livello di valutazione è illustrata alla cifra 3. Il livello di valutazione (Lr) è calcolato in base al livello sonoro continuo

7/8 16/2006-00156/60/03/01/J063-3362