Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/110: Finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF; controprogetto all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici») · 141 pagine

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- tutti i potenziamenti veri e propri sono ora comunque parte integrante delle cosiddette fasi di ampliamento che da un lato comprendono tutti gli investimenti di potenziamento o i relativi programmi principali (costi d’investimento che di regola superano i 10 milioni di franchi) dall’altro riguardano i grandi progetti (nuove tratte, gallerie, separazioni dei flussi di traffico, ecc.).

Per le fasi di ampliamento viene di volta in volta emanato un decreto federale soggetto a referendum che illustra i progetti. Viene così mantenuta la soluzione già collaudata che consente al Popolo di esprimersi sui singoli grandi progetti ferroviari. Tuttavia, consultare la popolazione su ogni singolo progetto presenterebbe anche dei problemi. Per ovviare a tale inconveniente ogni quattro–otto anni (al massimo) verranno allestiti dei pacchetti per diversi miliardi di franchi. I relativi crediti d’impegno sono disposti nel quadro di decreti federali semplici (non soggetti a referendum).

La realizzazione dei grandi progetti già deliberati verrà portata avanti e conclusa nell’ambito degli attuali crediti d’impegno, ma con i mezzi del FInFer.

Articolo 1

L’articolo 1 illustra la fase di ampliamento 2025 ed elenca le misure da adottare, in analogia alla LSIF (articolo 4).

Articolo 2

Il decreto non è limitato nel tempo, ma si estende fino a realizzazione ultimata. Per predisporre la tempistica occorre tuttavia fissare un ordine entro il quale i lavori si possono realisticamente concludere.

L’esperienza ha però dimostrato che, soprattutto all’inizio di tali progetti, è molto difficile stilare previsioni e scadenze attendibili. Il ritmo dei lavori di ampliamento è inoltre fortemente condizionato dai mezzi disponibili nel FInFer.

Il Consiglio federale deve quindi poter adeguare le relative scadenze di realizzazione qualora si prevedano chiaramente ritardi considerevoli. Una simile disposizione è già stata adottata nella legge sul raccordo RAV. Nel contempo occorre rinunciare a una prescrizione rigida (possibilità di proroga unica di 5 anni) in questo contesto; il Consiglio federale deve poter reagire agli sviluppi con la necessaria flessibilità.

Articolo 3

La pianificazione della realizzazione delle singole fasi di ampliamento dipende essenzialmente dai mezzi che il FInFer mette a disposizione per il periodo di realizzazione previsto, mezzi che, a loro volta, sono condizionati da quelli che il fondo destina all’esercizio e al mantenimento della qualità dell’infrastruttura e naturalmente dalle attribuzioni effettuate nel fondo stesso. Anche in questo caso il Consiglio federale deve poter reagire agli sviluppi con la necessaria flessibilità ed eventualmente disporre delle misure.