Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/110: Finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF; controprogetto all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici») · 141 pagine
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Combinazione di versamento diretto e contributo specifico a progetto
Un’altra soluzione potrebbe essere una combinazione di un versamento diretto nel FInFer in base a uno dei principi di calcolo menzionati (come il numero di abitanti o la lunghezza chilometrica della tratta) e di contributi specifici a progetti. Questo metodo consentirebbe di riprodurre i benefici generali, ma anche quelli che i Cantoni traggono specificamente da progetti concreti.
I Cantoni verserebbero nel FInFer un contributo di base, come auspicato dal Consiglio federale, che risulterebbe inferiore ai 300 milioni di franchi annui proposti, mentre la differenza tra contributo di base e 300 milioni di franchi verrebbe coperta mediante un contributo al progetto. Quest’ultimo non dipenderebbe da una chiave di ripartizione bensì dal grado di interessamento dei Cantoni per singolo progetto.
Contributi cantonali indiretti attraverso la riduzione dei fondi federali
In alternativa a una chiave di ripartizione specifica, si potrebbe ricavare il contributo dei Cantoni riducendo la loro quota delle entrate federali. A questo proposito occorre innanzitutto considerare la quota cantonale dell’imposta federale diretta.
Per poter destinare al FInFer mezzi provenienti da questa fonte, occorre modificare la Costituzione (cfr. art. 128 cpv. 4 Cost.).
Nell’ambito della NPC, la Confederazione ha ridotto la quota cantonale dell’imposta federale diretta al 17 per cento e potrebbe eventualmente abbassarla al 15 per cento in virtù dell’articolo 128 capoverso 4 della Costituzione. Una simile riduzione può tuttavia essere effettuata unicamente se gli effetti della perequazione finanziaria lo esigono. I mezzi resi in tal modo disponibili sarebbero vincolati alla perequazione delle risorse e alla compensazione degli oneri e non potrebbero essere versati nel FInFer.
La misura comporterebbe un onere amministrativo relativamente contenuto. In caso di ripartizione proporzionata alle quote attuali, il provvedimento andrebbe tendenzialmente piuttosto a carico dei Cantoni densamente popolati e finanziariamente forti, ossia BS, GE e ZG e, in termini assoluti, anche ZH.
Secondo il Consiglio federale tutte le varianti descritte presentano vantaggi e inconvenienti. Il Collegio intende trovare una soluzione al riguardo d'intesa con i Cantoni. Una proposta congiunta verrà elaborata, nell’ambito della consultazione, da un gruppo di lavoro composto da rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni.