Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/110: Finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF; controprogetto all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici») · 141 pagine
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1.3.10 Passaggio dal Fondo FTP al FInFer
Il Fondo FTP verrà sostituito dal FInFer senza soluzione di continuità e i mezzi dovrebbero confluire quanto prima nel nuovo fondo, fermo restando che il controprogetto all’iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici» venga accolto dal popolo e dai Cantoni. Entro marzo 2012 il Consiglio federale dovrà presentare al Parlamento un messaggio concernente l’iniziativa popolare e contenente il controprogetto. L’Assemblea federale dovrà esaminarlo entro i due anni successivi; in seguito vi sarà la votazione popolare. Il FInFer può pertanto entrare in vigore al più presto tra il 2015 e il 2016.
Il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria viene di regola definito in funzione dei cicli legislativi. Per il periodo legislativo 2012–2015, il finanziamento verrà gestito ancora secondo il sistema attuale e fissato fino al 2016 compreso. I limiti di spesa per l’esercizio e il mantenimento della qualità a partire dal 2017 dovranno essere stabiliti in base al nuovo sistema.
Anche il credito d’impegno per la fase di ampliamento 2025 entrerà in vigore nel 2017.
Il FInFer può contare così su nuovi introiti già prima che gli siano affidati nuovi compiti. Il margine di manovra che ne consegue deve essere utilizzato per costituire una riserva e procedere quanto prima al rimborso dell’anticipo, in modo da sgravare il fondo dai relativi interessi.
1.3.11 Possibilità di prefinanziamento e cofinanziamento da parte dei Cantoni
In linea di principio il FInFer è destinato a coprire interamente i costi degli investimenti di potenziamento e del mantenimento della qualità della rete FFS e di altre tratte di importanza nazionale. La copertura riguarda comunque sempre progetti considerati prioritari in un’ottica generale. I Cantoni sono tuttavia liberi di assumersi i costi supplementari, compresi gli eventuali interessi, derivanti dalla realizzazione di progetti alternativi espressamente orientati alle loro esigenze. Lo stesso vale se si intende anticipare l’entrata in esercizio di un progetto per soddisfare urgenti necessità cantonali.
Ad esempio, se un Cantone vuole che un tratto sia realizzato sottoterra anziché in superficie per favorire il successivo sviluppo dell’insediamento, deve assumersi i costi supplementari della soluzione sotterranea compresi quelli derivanti dal successivo esercizio. In questi casi l’UFT conclude con il Cantone e l'impresa costruttrice interessata una convenzione che disciplina la realizzazione della soluzione sotterranea.
Un Cantone potrebbe anche insistere affinché una determinata offerta venga realizzata due anni prima del previsto. In tal caso l’UFT conclude con il Cantone una convenzione circa il necessario prefinanziamento da parte di quest'ultimo.
Per evitare oneri supplementari alla Confederazione, l’anticipo da parte dei Cantoni non è remunerato. L’intero costo degli interessi è quindi a carico dei Cantoni. La durata dell’anticipo deve poter rimanere indeterminata. In ogni caso deve sempre trattarsi di prestazioni volontarie. Deve essere possibile rinunciare ad ampliare il progetto o ad anticiparne la realizzazione senza compromettere la strategia globale della Confederazione.