Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/110: Finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF; controprogetto all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici») · 141 pagine

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lavoratori dipendenti. Il presente progetto non prevede alcuna modifica delle disposizioni cantonali in materia di deduzione fiscale dei costi di trasporto dall’imposta federale diretta, ma occorre dare ai Cantoni la possibilità di prevedere una deduzione forfetaria delle spese di trasporto anche per la loro imposta sul reddito.

3. 300 milioni di franchi l’anno provenienti da un contributo dei Cantoni, i quali approfittano di buoni collegamenti sovraregionali dei trasporti pubblici che valorizzano il territorio. L’offerta di trasporti nazionale completa le offerte regionali. Nell’ambito del programma di sviluppo strategico dell’infrastruttura ferroviaria (STEP, cfr. n. 1.5.2) si propone inoltre di potenziare il traffico d’agglomerato e quello a lunga distanza.

Il finanziamento attraverso contributi diretti ai progetti, opzione in parte privilegiata dai Cantoni, avrebbe lo svantaggio di ostacolare notevolmente l’ampliamento della rete coordinato su scala nazionale. L’ampliamento dell’offerta dipenderebbe così fortemente dalla capacità finanziaria di un Cantone.

È da chiedersi se un simile contributo cantonale possa essere collegato al bilancio globale della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC). Se la NPC è interpretata in senso stretto, la risposta è negativa. La NPC è un progetto concluso ed estremamente equilibrato, pertanto non è opportuno né possibile integrare a posteriori nuovi elementi. Inoltre occorre sottolineare che, vista l’evoluzione e la dinamica dei settori di compiti, il bilancio globale NPC non può essere compilato a posteriori. Tuttavia, già originariamente in singoli settori questi principi della NPC non sono stati applicati o non sono sempre stati applicati alla lettera e altrove sono stati successivamente disattesi, come ad esempio nel caso del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali. Il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria è inoltre stato escluso dai dibattiti sulla NPC in attesa di una nuova impostazione della suddivisione dei compiti nell’ambito della Riforma delle ferrovie 2. Nel quadro della NPC è stata semplicemente eliminata la perequazione finanziaria indiretta.

L’ammontare del contributo dei Cantoni è disciplinato nella LFInFer. Poiché il FInFer è un fondo a durata illimitata, il contributo cantonale deve essere indicizzato conformemente al contributo proveniente dal bilancio ordinario della Confederazione.

Dal profilo amministrativo l’onere dei Cantoni, calcolato dalla Confederazione, può essere facilmente gestito attraverso gli attuali conti correnti presso la Banca nazionale. La gestione in sé non causerà costi significativi.

Chiave di ripartizione per i contributi dei Cantoni

Il contributo dei Cantoni non deve essere determinato dall’ubicazione dei progetti infrastrutturali, bensì dai benefici che trarrebbero i singoli Cantoni da tali progetti. A tale scopo occorre definire una chiave di ripartizione