Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/112: Revisione parziale della legge dell'8 ottobre 2004 sui trapianti · 40 pagine

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in quanto pazienti, della possibilità di sottoporsi a un trapianto di organi nell’ospedale dove lavorano.

VD sottolinea che la modifica dell’articolo 17 è in linea con l’articolo 37 dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), che prescrive la copertura degli importi forfettari conformemente all’articolo 49 capoverso 1 della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal).

VS osserva che, ancor prima dell’entrata in vigore della legge sui trapianti, vi era già l’equiparazione dei frontalieri alle persone domiciliate in Svizzera.

3.1.2 Osservazioni sui singoli articoli (art. 17 e 21)

Articolo 17:

GE constata che, con la modifica dell’articolo 17, le persone affiliate a una cassa malati in Svizzera ma che non risiedono in Svizzera vengono equiparate alle persone domiciliate in Svizzera per l’attribuzione di organi. GE sottolinea che, per poter beneficiare di tale equiparazione, è indispensabile che tali persone non domiciliate in Svizzera siano però affiliate a una cassa malati in Svizzera. GE richiede inoltre di appurare se i frontalieri che fanno valere il proprio diritto d’opzione e che, quindi, sono assicurati presso la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie: organo di coordinamento per le relazioni dei clienti con le rispettive casse malati locali in Francia) potranno anch’essi approfittare di questa modifica.

SG e KSSG approvano la modifica dell’articolo 17 ma ritengono che potrebbero comunque sorgere incertezze se, nel testo di legge, non verranno espressamente menzionati anche i possibili riceventi di trapianti di organi domiciliati nel Principato del Liechtenstein.

Articolo 21:

GE, USZ e UZH temono che, con la modifica proposta, le persone non domiciliate in Svizzera ma affiliate a una cassa malati in Svizzera possano, a condizioni identiche, farsi curare sia in Svizzera sia nel loro Paese d’origine e che, d’ora in poi, possano dunque farsi inserire in lista d’attesa in più Paesi. Anche VPNS attira l’attenzione sul fatto che, nel caso dei frontalieri e dei loro familiari, occorre impedire che possano venire inseriti contemporaneamente nella lista d’attesa del loro Paese e in quella svizzera.

Inoltre USZ e UZH temono che, per via dei tempi medi d’attesa notevolmente inferiori in Svizzera per gli organi solidi rispetto ai Paesi membri dell’UE confinanti, possa nascere una sorta di turismo degli organi. Per impedirlo, USZ e UZH suggeriscono di precisare l’articolo 21. Ad esempio, si potrebbe richiedere un periodo minimo durante il quale i frontalieri devono aver lavorato in Svizzera ed essere stati affiliati a una cassa malati in Svizzera, prima di poter venire inseriti nella lista d’attesa svizzera. Deve continuare a essere proibito farsi inserire contemporaneamente nella lista d’attesa svizzera e in una lista d’attesa europea. Inoltre, USZ e UZH propongono che, per un determinato lasso di tempo dall’introduzione di questa modifica, si provveda a verificare quanti nuovi potenziali riceventi di organi vengono effettivamente inseriti nella lista d’attesa svizzera a seguito della nuova disposizione.