Progetto
Consultazione 2010/113: Revisione parziale della legge federale sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed) · 8 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto
b. ha concluso in una scuola universitaria estera un ciclo di studio che figura nell’elenco stabilito dal Dipartimento federale dell’interno (Dipartimento) (art. 33).
Art. 13 Disposizioni esecutive concernenti gli esami federali
Dopo aver consultato la Commissione delle professioni mediche e le scuole universitarie, il Consiglio federale determina:
a. il contenuto dell'esame;
b. la procedura dell'esame;
c. le tasse d’esame e le indennità versate agli esperti.
Art. 13a Istituzione delle commissioni d'esame
1Dopo aver consultato la Commissione delle professioni mediche, il Consiglio federale nomina le commissioni d’esame cui compete lo svolgimento degli esami federali e conferisce loro i mandati necessari.
Art. 15 cpv. 1
1Sono riconosciuti i diplomi esteri la cui equivalenza con un diploma federale è prevista in un accordo sul riconoscimento reciproco concluso con gli Stati interessati.
Art. 17 cpv. 2 lett. i, j e k (nuove), nonché cpv. 3 (nuovo)
2Il perfezionamento deve conferire in particolare la capacità di:
i. approfondire le conoscenze sulle basi e sui metodi della garanzia della qualità e della sicurezza dei pazienti, nonché le attitudini e le capacità professionali nella loro applicazione;
j. conoscere e capire i ruoli e le funzioni dei diversi specialisti e capire come collaborano nella medicina di base, nonché eseguire i compiti in questo ambito;
k. utilizzare in modo mirato le tecnologie dell'informatica e della comunicazione nel settore sanitario.
3Per la farmacia si applicano gli obiettivi definiti nel capoverso 2 lettere d – k. Inoltre, il perfezionamento conseguito deve conferire la capacità di assumere la responsabilità professionale nella preparazione, nella dispensazione e nello smercio di medicamenti e sostanze ausiliarie farmaceutiche e dei dispositivi medici importanti per la professione.
Art. 19 cpv. 1
1È ammesso a un ciclo di formazione accreditato chi è titolare di un diploma federale corrispondente.