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Consultazione 2010/113: Revisione parziale della legge federale sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed) · 8 pagine

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Sono fatte salve le disposizioni cantonali che disciplinano la dispensazione diretta da parte dei medici, dei dentisti e dei veterinari.

III

Sezione 3: Disposizione transitoria della modifica del ...

Art. 67a Obbligo dell'autorizzazione (nuovo)

Le persone che, prima dell'entrata in vigore della modifica del ..., esercitavano la loro professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale, non erano indipendenti ai sensi del diritto previgente e secondo il diritto cantonale non necessitavano di un'autorizzazione per l'esercizio di tale professione, possono continuare a esercitare la loro professione per al massimo cinque anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

IV

1La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

... In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova