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Consultazione 2010/113: Revisione parziale della legge federale sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed) · 8 pagine
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Art. 21 cpv. 1
1Sono riconosciuti i titoli di perfezionamento esteri la cui equivalenza con un titolo federale di perfezionamento è prevista in un accordo sul riconoscimento reciproco concluso con gli Stati interessati.
Art. 27 cpv. 5
5L'organo di accreditamento può:
a. rinviare la proposta di accreditamento alla commissione peritale per ulteriore elaborazione;
b. trattare esso stesso la proposta della commissione peritale e, all'occorrenza, trasmetterla per decisione all'istanza di accreditamento con una proposta e un rapporto supplementari.
Art. 31 Modifica di un ciclo di perfezionamento accreditato
1Ogni modifica di un ciclo di perfezionamento accreditato deve essere previamente comunicata all'istanza di accreditamento.
2Modifiche sostanziali del contenuto o dell'impostazione del ciclo di perfezionamento accreditato devono essere sottoposte previamente all'istanza di accreditamento per approvazione.
Art. 31a Obbligo di informazione (nuovo)
Su richiesta, le organizzazioni responsabili del perfezionamento forniscono gratuitamente all'istanza di accreditamento tutte le informazioni, i rapporti e i documenti di cui necessita per eseguire i compiti di vigilanza.
Art. 34 cpv. 1 e 2 (nuovo)
1Chi intende esercitare una professione medica universitaria nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale deve chiedere l’autorizzazione del Cantone sul cui territorio intende esercitare la professione.
2Non esercita la professione nel settore privato chi la esercita alle dipendenze di Cantoni o Comuni.
Art. 35 cpv. 4 (nuovo)
4I cittadini stranieri che esercitano in Svizzera la loro professione medica universitaria nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale nell'ambito di un evento sportivo o culturale di importanza internazionale durante al massimo un mese devono annunciarsi presso l'autorità cantonale competente.