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Consultazione 2010/113: Revisione parziale della legge federale sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed) · 8 pagine

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Art. 36 cpv. 1 lett. c (nuova) e cpv. 4 (nuovo)

1L'autorizzazione di esercitare la professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale è rilasciata se il richiedente:

c. padroneggia una lingua nazionale svizzera.

4Chi dispone dell'autorizzazione di esercitare la professione secondo la presente legge adempie di massima le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione in un altro Cantone.

Art. 50 cpv. 2

2La Commissione può trattare o far trattare dati personali per quanto necessario all'adempimento dei suoi compiti.

Art. 51 cpv. 4bis(nuovo)

4bisNel registro viene utilizzato sistematicamente il numero di assicurato conformemente all'articolo 50d capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 19462 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti per identificare in modo univoco le persone in esso elencate.

Art. 52

1Le autorità cantonali competenti notificano senza indugio al Dipartimento ogni rilascio, rifiuto, revoca o modifica di un'autorizzazione a esercitare la professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale, segnatamente qualsiasi restrizione all'esercizio della professione, come pure qualsiasi misura disciplinare.

2Le organizzazioni responsabili di un ciclo di perfezionamento notificano al Dipartimento ogni ammissione a un ciclo di perfezionamento accreditato, nonché ogni rilascio di titoli federali di perfezionamento.

Art. 53 cpv. 2 e 2bis(nuovo) e 3 (nuovo)

2I dati relativi a misure disciplinari, come pure i motivi di rifiuto di un'autorizzazione o di revoca ai sensi dell'articolo 38 sono a disposizione esclusivamente delle autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione di esercitare la professione e per la vigilanza.

2bisLe autorità competenti per un procedimento disciplinare in corso possono chiedere al Dipartimento informazioni sui dati relativi a restrizioni soppresse, nonché sui divieti temporanei di esercitare la professione cui è apposta la menzione «cancellato».

3Tutti gli altri dati sono di massima accessibili al pubblico. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni se il pubblico accesso non è necessario nell'interesse della sanità pubblica.

2 RS 831.10