Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/119: Mandato di rinegoziazione dell'Accordo del 27 aprile 1999 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Austria e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera delle autorità preposte alla sicurezza e alla dogana · 7 pagine

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nella cooperazione con l'Austria e il Principato del Liechtenstein, l'impiege di agenti con un'identità fittizia. Tali impieghi sarebbere possibili sia per il perseguimento pénale, sia, a condiziene che la legislaziene nazionale le consenta, per prevenire le minacce. La disposiziene sarà analega a quella deU'accorde di polizia fra la Svizzera e la Germania.

Cooperazione nell'ambito délia protezione dei testimoni

Si prevede di sancire la possibilità per gli Stati contraenti di cooperare, se e nella misura in cui la legislazione nazionale lo consente, quando si tratta di adottare misure per proteggere i testimoni e le vittime. La Svizzera non dispone ancora di una base giuridica sulla protezione extra procedura le dei testimoni. Il messaggio concernente una legge fédérale sul tema è stato trasmesso aile Camere federali l'il novembre 2010. Con il riferimento alla legislazione nazionale s'intende evitare di condizionare il legislatore nell'ambito dell'imminente dibattito relative alla legge fédérale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni.

Misure per prevenire una minaccia immediata

In future è previsto che, in casi urgenti, quando si tratta di proteggere la vita, l'integrità fisica o la propriété, gli agenti di polizia siano autorizzati a intervenire oItre frontiera senza l'approvazione preventiva dello Stato contraente interessato. Tali misure potranno essere proseguite soltanto finché le autorità competenti dello Stato in cui sono applicate, saranno in grado di occuparsene direttamente.

Forme comuni d'intervento (con competenze ufficiali)

Per intensificare la cooperazione si prevede che le autorità competenti in materia di sicurezza possano eseguire degli interventi in comune. Puô trattarsi, ad esempio, di pattuglie miste, di gruppi misti di osservazione e di controllo oppure di altre forme di cooperazione. In singoli casi agli agenti possono essere attribuite competenze ufficiali. Quest'ultimo aspetto è una délie novità principali délia revisione dell'accordo di polizia ed è riconducibile a una modifica scaturita dalle esperienze maturate dalle diverse autorità di polizia nel corso di interventi comuni. È stato soprattutto constatato che l'utilità, ad esempio délie pattuglie miste, è molto limitata se gli agenti di polizia dell'altro Stato contraente non dispongono di competenze ufficiali. S'intendono quindi attenuare le condizioni restrittive per l'impiego di agenti con competenze ufficiali, sandte dall'accordo trilatérale vigente.

Sosteqno in situazioni di crisi (impieqo di unità speciali)

Si prevede di creare la possibilità per i tre Stati di ricorrere, in situazioni di crisi, aile unità speciali di un altro Stato contraente. Taie possibilità riguarda soprattutto le unità speciali che eseguono operazioni antiterrorismo o in caso di una presa d'ostaggi. Queste unità potranno intervenire esclusivamente sotto la direzione dell'autorità compétente dello Stato in cui ha luogo l'operazione. Anche gli Stati dell'Unione europea hanno concordato una cooperazione di questo gene-

^ Decisione 2008/617/GAI, GU L 210 del 6.8.2008, pagg. 73 segg.