Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/119: Mandato di rinegoziazione dell'Accordo del 27 aprile 1999 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Austria e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera delle autorità preposte alla sicurezza e alla dogana · 7 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo
V
Censeqna di persone alla frontiera
Una nuova disposizione permetterebbe, in singoli casi e previo accorde con il servizie incaricato délia presa in consegna, di consegnare una persona sul territorio dell'altro Stato contraente in un luogo appropriato vicino alla frontiera. La disposizione contempla anche la consegna di una persona in un aéroporté e consentirebbe di evitare inutili viaggi e lavori di coerdinamente.
Durante i colloqui fra esperti l'Austria e il Principato del Liechtenstein hanno espresso il desiderio di inserire una disposizione sul tema esposto qui di seguito.
o Interroqazione dei testimoni dopo incidenti délia circolaziene
Il Principato del Liechtenstein è moite interessate, per motivi pratici, a una nerma di questo tipo. Se délie persone vengono riceverate negli espedali svizzeri e austriaci dope un incidente stradale, la polizia nazionale (Landespelizei) del Principato vorrebbe interrogarle in mérite aile circestanze dell'incidente, in presenza di agenti competenti sul territorio in questiene. L'interregaterio si svolgerebbe soltanto previa approvaziene délie autorità di sicurezza competenti e con il censenso del medice curante.
Durante i colloqui fra esperti l'Austria ha espresso il desiderio di inserire délie disposizioni sui punti elencati qui di seguito.
• Centatti increciati fra le autorità qiudiziarie e di polizia
L'Austria è moite interessata alla possibilità di centatti increciati fra le autorità giudiziarie e di polizia. L'intéresse è riconducibile aile esperienze maturate con la Germania nell'applicaziene del trattato di Prüm. La disposizione pertinente devrebbe consentire alla polizia di richiedere i dati personali riguardanti un hit ottenuto con i dati del DNA direttamente a un'autorità giudiziaria, senza doversi prima rivolgere all'autorità di polizia dello stesso Paese.
• Lotta alla corruzione
L'Austria chiede di statuire nella revisione dell'accordo il principio seconde cui gli Stati contraenti cooperano per combattere la corruzione. Taie cooperazione comprenderebbe lo scambio di esperienze, come pure di informazioni e analisi sulle origini délia corruzione e sugli sviluppi e le tendenze in atto per combatterla.
Gli esperti svizzeri ritengono tuttavia che le disposizioni proposte dall'Austria sulla lotta alla corruzione e sui contatti increciati non siano necessarie, né sul piano giuridico, né su quello operative.