Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/119: Mandato di rinegoziazione dell'Accordo del 27 aprile 1999 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Austria e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera delle autorità preposte alla sicurezza e alla dogana · 7 pagine
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Agenti di sicurezza neH'aviazione
Gli Stati contraenti intendono cooperare anche nel settore dell'impiego di agenti di sicurezza neH'aviazione. Tuttavia l'accordo non obbliga nessuna délie Parti a ricorrere a tali agenti.
Sosteqno reciproco in caso di hmpatrio
I tre Stati contraenti sono intenzionati a fornirsi assistenza per preparare ed eseguire i rinvii, ad esempio organizzando voli in comune con cui rimpatriare cittadini di Stati terzi. Inoltre i tre Paesi vogliono prestarsi aiuto durante il transite neU'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea.
m Misure transfrontalière nel traffice ferreviarie. fluviale e lacustre
Taie misura è stata concepita per soddisfare le nuove esigenze scaturite dall'associazione a Schengen dell'Austria e del Principato del Liechtenstein e dovute alla configurazione délia regione di confine. È previsto che, quando gli agenti di uno Stato contraente compiono un atto ufficiale su un treno passeggeri che si trova ancora sul loro territoho, possano proseguire l'attività fino alla prossima fermata. Gli agenti délie forze di sicurezza potranno inoltre salire a bordo già all'ultima fermata situata sul territorio dell'altro Stato, per essere eventualmente in grado di adottare misure per la salvaguardia délia sicurezza e dell'ordine pubblici dopo la partenza del treno.
Possibilità di istituire centri comuni
Anche in quest'ambito s'intende colmare una lacuna rispetto agli accordi di polizia conclusi dalla Svizzera con gli altri Paesi limitrofi. Si propone d'introdurre una disposizione che crei le basi giuridiche per cooperare in futuri centri comuni temporanei o permanenti, simili a quelli previsti e creati sulla base degli accordi di polizia con l'Italia e la Francia. Attualmente tuttavia i Cantoni di confine non ritengono necessario, dal punto di vista operative, istituire un centre di cooperazione e non nutrone un interesse particelare in tal sensé. Tuttavia, qualora a lunge termine ciè devesse rivelarsi necessario, i governi dei tre Stati potranno cencerdare rapidamente l'istituzione di tali centri e le relative procédure stipulande protecelli aggiuntivi.
Transite di persone arrestate
La revisione dell'accerdo prevede che gli agenti délie autorità competenti siano autorizzati a far transitare le persone oggetto di provvedimenti individuali di rimpatrio attraverso il territorio di un altro Stato contraente. Tali transiti possono avvenire anche negli aéroport! internazionali, nello specifico si fa riferimento soprattutto allô scalo di Zurigo. L'adozione di eventuali misure coercitive dovrà rispettare la legislazione dello Stato sul cui territorio queste vengono applicate. L'accordo si limitera a disciplinare la cooperazione di polizia, mentre l'approvazione délia misura, in particolare in occasione del transite di una persona oggetto di estradizione o di espulsione, rimarrà di competenza dell'Ufficio fédérale di giustizia (UFG) rispettivamente deU'Ufficie fédérale délia migraziene (UFM).