Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/123: Modifica dell'articolo 119 Cost. e della legge sulla medicina della procreazione (ammissione della diagnosi preimpianto) · 104 pagine
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Questione dell'ammissibilità fondamentale della DPI ai sensi dell'articolo 119 Cost.
Se e come l'articolo 119 si esprima riguardo all'ammissibilità della DPI è una domanda a cui deve essere data risposta attraverso i metodi di interpretazione comunemente utilizzati.92
La DPI non viene esplicitamente menzionata nell'articolo 119 Cost. e non figura nemmeno fra le tecniche o i metodi espressamente vietati dall'articolo 119 capoverso
2. Pertanto, dal testo non è possibile dedurre un divieto alla DPI.
L'interpretazione storica, sistematica93 e contemporanea non forniscono alcuna indicazione concludente sull'ammissibilità della DPI. Per quanto concerne l'interpretazione storica occorre osservare che, nell'ambito della procedura di consultazione parlamentare relativa all'articolo 119 Cost. (ex art. 24novies), la DPI è stata menzionata soltanto in un intervento e, anche in quel caso, solo con un accenno.94 Ciò risulta comprensibile se si considera che la consultazione risale ad un periodo (anni 1990/1991) in cui la DPI nel campo della medicina della procreazione non veniva quasi per nulla praticata.95 Anche in seguito, in occasione dei dibattiti relativi all'articolo 5 capoverso 3 LPAM, la costituzionalità della DPI non è stata praticamente discussa.96
L'interpretazione teleologica, infine, considera gli obiettivi della norma. L'Assemblea federale ha approvato l'ultima parte della frase dell'articolo 119 capoverso 2 lettera c allo scopo di evitare lo sviluppo di embrioni soprannumerari e il loro utilizzo per scopi diversi da quello previsto oppure il rischio di un loro utilizzo abusivo.97 Nell'ambito della DPI vengono prodotti degli embrioni che - se dall'esame genetico risultano essere portatori della predisposizione indesiderata - non vengono trasferiti nell'utero della donna e diventano pertanto soprannumerari. Sotto questo aspetto, la DPI contrasta con lo scopo dell'ultima parte della frase
92L'interpretazione grammaticale, sistematica, storica, contemporanea e teleologica; cfr.
Ulrich Häfelin/Walter Haller/Helen Keller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 7a Ed., Zurigo 2008, cifra 90 segg.
93Per la correlazione fra l'articolo 119 e le disposizioni relative ai diritti fondamentali della
Costituzione si rimanda alle argomentazioni riportate al n. 1.4.1.3 segg.
94Boll. Uff. 1991 N 590, intervento Baerlocher.
95Si noti che, inizialmente, il Parlamento voleva autorizzare i metodi di procreazione solo
per il trattamento dell'infertilità, ma successivamente ha acconsentito ad un ampliamento dell'indicazione alla prevenzione della trasmissione di gravi malattie. Da questo non è tuttavia possibile dedurre che volesse autorizzare anche la DPI in quanto, in determinate costellazioni genetiche, la trasmissione di una grave malattia può essere evitata anche senza DPI, nello specifico attraverso una donazione eterologa del seme, una biopsia del globulo polare o (nel caso di malattie genetiche legate al sesso) attraverso la selezione degli spermatozoi con un cromosoma X. In altre costellazioni, invece, queste alternative non sono praticabili e la trasmissione della malattia può essere evitata solo attraverso l'utilizzo della DPI.
96Alcune eccezioni isolate si trovano nel Boll. Uff. 1998 N 1311, intervento Müller-
Hemmi; Boll. Uff. 1998 N 1408, intervento Weber; di parere diverso Boll. Uff. 1998 N 1407, intervento Egerszegi; ancora più ampio (incostituzionalità del divieto della DPI): Boll. Uff. 1998 N 1409, intervento Gadient; Boll. Uff. 1998 N 2955, intervento
Randegger. Presumibilmente, quindi, secondo il parere delle Camere è sostanzialmente compito del legislatore autorizzare o vietare la DPI (in un ambito ristretto di indicazioni). Gli interventi effettuati nell'ambito del dibattito della LPAM non possono tuttavia essere presi in esame come interpretazioni storiche dell'art. 119 Cost.
97Messaggio relativo alla legge federale concernente la ricerca sugli embrioni
soprannumerari e le cellule staminali embrionali, del 20 novembre 2002, FF 2003, pag. 1163 segg., n. 1.4.2.2.3; Ruth Reusser/Rainer J. Schweizer, Kommentar zu Artikel 119 BV, 2a ed., Zurigo/San Gallo 2008, cifra 27.