Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/123: Modifica dell'articolo 119 Cost. e della legge sulla medicina della procreazione (ammissione della diagnosi preimpianto) · 104 pagine
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dell'articolo 119 capoverso 2 lettera c. I singoli metodi di interpretazione, pertanto, forniscono un quadro non omogeneo. In particolare, il testo dell'articolo 119 contrasta con il risultato dell'interpretazione teleologica. Si pone l'interrogativo se, nella ponderazione dei metodi di interpretazione (dei quali sostanzialmente nessuno è prioritario rispetto agli altri), al metodo teleologico possa essere attribuita un'importanza tale che, dall'articolo 119 Cost., possa essere evinto un divieto non esplicito, ma implicito alla DPI. A questo interrogativo deve essere data risposta negativa per i seguenti motivi: sebbene la limitazione della produzione di embrioni prescritta dal testo dell'articolo 119 capoverso 2 lettera c renda più difficoltoso il procedimento di FIV e ponga dei vincoli al desiderio di avere figli, tutelato a livello di diritti fondamentali (cfr. n. 1.4.1.3.3), un divieto della DPI implicherebbe di fatto per le coppie interessate l'assoluta impossibilità di coronare il loro desiderio di avere figli. Questo rappresenterebbe un'ingerenza nella libertà personale di queste coppie molto più grave della limitazione del numero di embrioni che possono essere prodotti. Dalla limitazione del numero di embrioni producibili, pertanto, non si può evincere il divieto, molto più limitante (per la libertà delle coppie interessate), all'utilizzo della DPI.98 Dall'articolo 119 Cost. non è pertanto deducibile alcun divieto alla DPI.99
Condizioni quadro derivanti dall'articolo 119 Cost. per l'esecuzione della DPI
a. Indicazioni ammissibili
Nella prassi, la DPI viene utilizzata per diversi scopi (cfr. n. 1.2.4). A questo riguardo l'articolo 119 capoverso 2 lettera c stabilisce nella prima parte della frase che le tecniche di procreazione assistita possono essere applicate solo quando non vi sono altri modi per curare l'infecondità o per ovviare al pericolo di trasmissione di malattie gravi. Questa restrizione dei metodi di procreazione a due soli scopi si applica inevitabilmente anche alla DPI. Il giudizio dell'ammissibilità fondamentale della DPI è stato formulato sulla base della condizione che la DPI si svolga nell'ambito di queste due indicazioni e ne ha pertanto dimostrato l'ammissibilità a tale riguardo. L'esecuzione della DPI allo scopo di evitare la trasmissione di una grave malattia non trova dunque nell'articolo 119 alcuna controindicazione. La Costituzione non esplicita ulteriormente cosa si debba intendere con il concetto di
98 Questa ponderazione si basa sul presupposto fondamentale che l'embrione non partecipa alla tutela della dignità umana nella stessa misura di una persona già nata e non può appellarsi ad un diritto di protezione alla stregua di un beneficiario di diritti fondamentali (cfr. n. 1.4.1.3 e 1.4.1.3.1).
99 Alla stessa conclusione giungono anche due perizie dell'Ufficio federale di giustizia, GAAC 60.67 (n. 4.1 alla fine e n. 6.3) e GAAC 2008.14 (pag. 201 segg.). Cfr. anche Ruth Reusser/Rainer J. Schweizer, Kommentar zu Artikel 119 BV, 2a Ed., Zurigo/San Gallo 2008, cifra 30; Patrick Sutter, Wissenschaft und Ethik in der Rechtsetzung, Eine Untersuchung über die Legitimation nicht-juristischer Expertise im Rechtsetzungsverfahren am Beispiel der PID, Berna 2006, pag. 264; Mathias Kuhn, Recht auf Kinder, Der verfassungsrechtliche Schutz des Kinderwunsches, Berna 2008, pag. 376 segg.; Dominique Manaï, L'embryon face au droit: une entité polymorphe à géométrie variable, in: Jusletter 19 gennaio 2009, cifra 54. Di respiro ancora più ampio e scettico sul divieto normativo della DPI dal punto di vista costituzionale è Felix Uhlmann, Gutachten zuhanden des Vereins Kinderwunsch, del 18 dicembre 2003. Di diverso parere e sostenitore di un divieto alla DPI derivante dall'art. 119 Cost. è Hermann Schmid, Aspekte des Reproduktions- und Kontrazeptionsrechts, in: Festschrift Heinrich Koller, Basilea/Ginevra/Monaco 2006, pag. 87 segg.