Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/123: Modifica dell'articolo 119 Cost. e della legge sulla medicina della procreazione (ammissione della diagnosi preimpianto) · 104 pagine
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esecutivo, per l’emanazione di una legislazione di più vasta portata nel settore della DPI.
1.5 Procedimenti preliminari
1.5.1 Mandato del Parlamento
Nel 2005, le due Camere hanno approvato una mozione della Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio nazionale che incaricava il Consiglio federale di elaborare una regolamentazione giuridica per l’autorizzazione della DPI (cfr. n. 1.1). In seguito, un gruppo di lavoro interno all’amministrazione federale ha elaborato un primo avamprogetto (avamprogetto 2009).
1.5.2 Avamprogetto 2009
1.5.2.1 Contenuti
L’avamprogetto 2009 consentiva - fatte salve le rigide condizioni quadro fissate dal diritto costituzionale all’articolo 119 Cost. - l’esecuzione della DPI nell’osservanza di condizioni restrittive. I principi su cui poggia la legge erano i seguenti:
- Regolamentazione restrittiva delle indicazioni: una DPI può essere eseguita soltanto se il pericolo concreto che il bambino desiderato sia portatore di una determinata predisposizione genetica, diagnosticata nella coppia in questione, a contrarre una grave malattia non può essere evitato in nessun altro modo. La malattia deve manifestarsi con un’alta probabilità prima dei cinquant’anni e non deve essere disponibile alcuna terapia efficace e adeguata per lottare contro di essa. Inoltre, la coppia interessata deve indicare al medico che un figlio con una tale predisposizione genetica comporterebbe un carico eccessivo.
Tutte le altre possibilità di applicazione restano vietate, sotto la minaccia di una pena: la DPI non può essere applicata nel senso di uno «screening» in caso di infertilità o di età avanzata della madre, né è ammessa ai fini della determinazione del tipo di tessuto («bambino salvatore») o del sesso o di qualsiasi altra caratteristica genetica che non sia ricollegabile a una malattia grave.
- Ampia consulenza genetica: il medico esecutore deve informare dettagliatamente la coppia interessata sulla malattia in questione, come pure su tutti i passaggi del procedimento di DPI e su eventuali alternative, offrendo loro una consulenza genetica ampia.
- Severo controllo delle autorità: il personale medico che esegue la diagnosi è soggetto, nell’interesse della qualità e allo scopo di garantire una prassi conforme alla legge, a particolari obblighi di autorizzazione e di notifica. I centri FVI che intendono offrire la DPI necessitano di un’autorizzazione dell’UFSP. Inoltre ogni procedimento di DPI deve essere notificato all’UFSP subito dopo l’accettazione da parte della coppia interessata, ma prima del suo svolgimento, con la precisazione dell’indicazione. L’UFSP può vietare l’esecuzione della DPI entro 60 giorni nel caso in cui i presupposti di legge non siano soddisfatti.