Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/123: Modifica dell'articolo 119 Cost. e della legge sulla medicina della procreazione (ammissione della diagnosi preimpianto) · 104 pagine

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- Valutazione e ricerca: la regolamentazione deve essere valutata periodicamente con riferimento alle sue conseguenze. Inoltre esiste la possibilità di finanziare con fondi federali i progetti di ricerca sulle conseguenze della DPI.

- Condizioni quadro restrittive: vengono fatte salve tutte le altre condizioni quadro previste dalla LPAM per il procedimento di FIV. In particolare vengono mantenuti la regola dei tre embrioni e il divieto di crioconservazione degli embrioni che si fondano direttamente sull’articolo 119 Cost.

1.5.2.2 Alternative di soluzione esaminate

Ambito di applicazione e condizioni quadro della DPI

Per la concreta configurazione dell’avamprogetto 2009, occorreva prima di tutto stabilire in quali fra tutti i casi possibili sotto il profilo medico (cfr. n. 1.2.4) potesse essere effettivamente applicata la DPI. La regolamentazione proposta limitava le possibilità di applicazione della DPI consentite al campo della prevenzione di una malattia genetica grave chiaramente identificabile. Tutte le altre possibilità di applicazione rimanevano vietate, poiché in questi casi i rischi e gli svantaggi di una DPI superavano i vantaggi del procedimento. La regolamentazione teneva in considerazione l’esito del dibattito parlamentare sulla mozione «Approvazione della diagnostica preimplantatoria»147 dalla quale emergeva con chiarezza che la DPI deve essere autorizzata soltanto a condizioni severe e restrittive.

Occorreva definire in particolare le condizioni quadro nelle quali la tecnica può essere utilizzata. Fra queste figurano, nello specifico, il divieto di crioconservazione degli embrioni in vitro (art. 17 cpv. 3 LPAM), il divieto di far sviluppare in embrioni in uno stesso ciclo più di tre oociti fecondati (art. 17 cpv. 1 LPAM), nonché il divieto, sancito dalla legge sulle cellule staminali (LCel), della ricerca sugli embrioni)148 (art. 3 cpv. 2 LCel). In relazione con il dibattito sorto attorno all’abrogazione di questi divieti, è stata inoltre presa in considerazione anche una modifica della norma costituzionale vigente in materia, ossia dell’articolo 119 Cost. e, all’interno di quest’ultimo, soprattutto dell’ultima parte della frase del capoverso 2 lettera c.

Nonostante i vantaggi derivanti dal punto di vista medico dall’allentamento o dalla sospensione di queste disposizioni per l’applicazione della DPI, l’avamprogetto 2009 li manteneva in essere senza eccezioni. Le ragioni sono le stesse previste anche per la definizione dell'ambito di applicazione: da un lato l’esito del dibattito parlamentare sulla mozione in questione, che indica la volontà preponderante di giungere a una regolamentazione restrittiva; dall’altro, il potenziale generico di rischio e di danno insito in questa tecnica.

147 Mozione 04.3439.

148 Legge federale del 19 dicembre 2003 concernente la ricerca sulle cellule staminali embrionali, RS 810.31.