Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/123: Modifica dell'articolo 119 Cost. e della legge sulla medicina della procreazione (ammissione della diagnosi preimpianto) · 104 pagine

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dell'articolo 11 Cost. la DPI dovrebbe essere vietata nel caso in cui i bambini, a causa della sua esecuzione, nascessero con danni oppure se sussistesse un elevato rischio di grave danno. Per il resto, tuttavia, dall'articolo 11 Cost. non è possibile evincere alcunché relativamente all'ammissibilità o alle condizioni quadro della DPI.

1.4.1.4 Conclusioni

Il risultato più rilevante dell'analisi della DPI in base al diritto costituzionale è che, ai sensi della Costituzione vigente, la DPI è ammissibile solo (ma pur sempre) per evitare la trasmissione di una grave malattia o per contrastare l'infertilità. Altre indicazioni non sono ammesse. Inoltre, la Costituzione vigente non ammette di fatto l'esecuzione della DPI secondo la prassi medica corrente (limitazione del numero degli embrioni sviluppabili, divieto di crioconservazione degli embrioni).

1.4.2 Legislazione federale

Legge sulla medicina della procreazione

Dall'entrata in vigore della LPAM, in Svizzera l'esecuzione della DPI è vietata: l'articolo 5 capoverso 3 LPAM vieta espressamente di dividere una o più cellule di un embrione in vitro e di esaminarle. Nel messaggio sulla LPAM, il divieto è stato motivato come segue:133

- La divisione di una cellula rappresenta per il singolo embrione un rischio le cui conseguenze a lungo termine non sono note.

- Sussiste la possibilità, non meglio calcolabile, che un difetto genetico sia presente solo nelle cellule esaminate, cosa che porterebbe a una grave diagnosi errata.

- Al possibile vantaggio per la coppia interessata si contrappongono forti riserve relativamente ad una selezione degli embrioni sempre più estesa e cavillosa, laddove il confine fra prevenzione ammessa e selezione inauspicata non sarebbe quasi più riconoscibile.

- La DPI crea un automatismo fra un danno genetico presunto e l'eliminazione di una vita non nata, che non ha paralleli nella diagnosi prenatale.

Relativamente alle condizioni quadro della DPI vale quanto segue: in esecuzione dell’articolo 119 capoverso 2 lettera c Cost. ultima parte della frase, l’articolo 17 LPAM stabilisce che per ogni ciclo possono essere sviluppati sino a diventare embrioni al massimo tre oociti (cpv. 1) e sancisce il divieto di crioconservazione di embrioni (cpv. 3). Secondo il diritto vigente è consentito invece prevenire la trasmissione di una grave malattia per mezzo della donazione del seme, della biopsia del globulo polare o la selezione degli spermatozoi (art. 5 cpv. 2 LPAM). Per l'applicazione di metodi di procreazione, ai sensi dell'articolo 8 LPAM, è necessaria

133 Messaggio del 26 giugno 1996 relativo all’iniziativa popolare «per la protezione dell'essere umano dalle manipolazioni nella tecnologia della procreazione (Iniziativa per una procreazione rispettosa della dignità umana)» e alla legge federale concernente la procreazione con assistenza medica (Legge sulla medicina della procreazione, LPAM), FF 1996 III 205, n. 322.135.