Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/123: Modifica dell'articolo 119 Cost. e della legge sulla medicina della procreazione (ammissione della diagnosi preimpianto) · 104 pagine
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discriminazione nel senso di una violazione dell'articolo 8 capoverso 2 Cost.130 Dal divieto di discriminazione, pertanto, non è possibile evincere alcun divieto alla DPI. Si pone comunque la domanda se l'autorizzazione della DPI possa avere come conseguenza una discriminazione indiretta o mediata di quelle persone già nate che vivono con la stessa caratteristica genetica che, nell'ambito del procedimento di DPI, determina l'eliminazione degli embrioni.
Una discriminazione di questo tipo si verificherebbe se la società, dall'autorizzazione della DPI, traesse la conclusione che la nascita di persone con determinate caratteristiche genetiche sia in linea di massima da evitare. Questo porterebbe alla stigmatizzazione di queste persone e aprirebbe la strada ad un'esclusione discriminatoria di determinate prestazioni assistenziali. Nell'ambito della valutazione sull'autorizzazione della DPI, relativamente al divieto di discriminazione devono pertanto essere considerati i seguenti aspetti:
- La decisione di eseguire una DPI non può in nessun caso essere prescritta per legge. Se la legge stabilisse che, nel caso di determinate costellazioni genetiche, debba essere eseguita una DPI, questo dovrebbe essere considerato (a prescindere dalla violazione dei diritti alla personalità della coppia interessata) una stigmatizzazione di quelle persone che già oggi vivono con la stessa caratteristica genetica. La scelta di eseguire una DPI (a fronte del soddisfacimento di determinati presupposti) deve pertanto rimanere una decisione libera e personale della coppia interessata.
- Nell'autorizzare la DPI occorre garantire che le persone che già oggi vivono con le caratteristiche genetiche che in futuro consentiranno una DPI continueranno a ricevere dalla società l'assistenza che spetta loro di diritto. Questo riguarda nello specifico le assicurazioni sociali (AMal e AI), ma anche le misure di integrazione e altre prestazioni assistenziali. Inoltre, questo diritto (a condizione che si tratti di disabilità) corrisponde anche al compito derivante dall'articolo 8 capoverso 4 Cost. di prevedere, a livello legislativo, provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili.131
1.4.1.3.6 Protezione dei fanciulli (art. 11 Cost.)
L'articolo 11 Cost. riconosce ai fanciulli e agli adolescenti il diritto a una particolare protezione della loro incolumità e alla promozione del loro sviluppo. Come già per gli altri diritti fondamentali, anche qui l'embrione in vitro non è compreso nell'ambito di applicazione di questa norma.132 L'articolo 11 Cost. deve comunque essere considerato nell'interpretazione di altre norme; questo implica nello specifico che occorre considerare l'eventuale rischio di danneggiamento degli embrioni correlato alla DPI e quindi dei bambini che nascono nell'ambito di una FIV con DPI. Come indicato per l'articolo 10 capoversi 1 e 2 Cost., anche dalla prospettiva
130 Tanto più che, altrimenti, anche la soluzione dei termini sarebbe da considerare come discriminante nella misura in cui, dopo l'esecuzione di una diagnosi prenatale, a causa di una malformazione dell'embrione venga eseguita un'interruzione di gravidanza.
131 Cfr. Patrick Sutter, Wissenschaft und Ethik in der Rechtsetzung. Eine Untersuchung über die Legitimation nicht-juristischer Expertise im Rechtsetzungsverfahren am Beispiel der PID, Berna 2006, pag. 243 segg. e 321 segg.
132 Cfr. Ruth Reusser/Kurt Lüscher, Kommentar zu Artikel 11 BV, 2ª ed., Zurigo/San Gallo 2008, cifra 7.