Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/123: Modifica dell'articolo 119 Cost. e della legge sulla medicina della procreazione (ammissione della diagnosi preimpianto) · 104 pagine

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Anche nella nuova formulazione, l’articolo 5 stabilisce, in linea con l’articolo 119 capoverso 2 lettera c Cost., i due scopi per il cui perseguimento è consentito utilizzare un metodo di procreazione. Ai sensi della lettera a, uno scopo è porre rimedio alla sterilità di una coppia; ai sensi della lettera b, l’altro scopo è evitare il pericolo di trasmettere una malattia grave. L’unica modifica rilevante a livello di contenuto dell’articolo consiste nel fatto che la nuova norma rinuncia all'esigenza che la grave malattia genetica sia «inguaribile». Le malattie genetiche non sono comunque praticamente mai guaribili in stretto senso causale, talché in questo contesto l’inguaribilità è irrilevante e non può fungere da criterio per distinguere indicazioni legittime da indicazioni inammissibili. Inoltre devono poter essere comprese tra le indicazioni ammissibili anche le malattie di per sé guaribili o curabili, la cui terapia tuttavia non è opportuna poiché comporterebbe gravami inesigibili.173 D’altronde, lo stralcio nulla toglie alla conformità costituzionale della disposizione, in quanto anche l’articolo 119 capoverso 2 lettera c Cost. menziona unicamente malattie «gravi» e non malattie «inguaribili».

Art. 5a Esame del patrimonio genetico dei gameti o degli embrioni in vitro e

loro selezione

(corrisponde all‘avamprogetto 2009)

Il capoverso 1 designa, come finora l’articolo 5 capoverso 2 LPAM, la condizione alla quale è ammissibile l’esame del patrimonio genetico dei gameti e la loro selezione. Rispetto alla formulazione attuale, il testo della norma è stato assimilato per motivi sistematici al successivo capoverso 2. Questa nuova formulazione non comporta conseguenze a livello di contenuto. Sono state tuttavia apportate due modifiche a livello di contenuto; da una parte, lo stralcio dell’inguaribilità della malattia come condizione, analogamente allo stesso stralcio nell’articolo 5. Inoltre è stato aggiunto che il pericolo deve consistere nella trasmissione di una predisposizione ad una malattia grave. In questo modo, la descrizione risulta più appropriata. Con gli esami genetici disciplinati in questo capoverso e nel successivo capoverso 2, infatti, non è possibile diagnosticare alcuna malattia manifesta; né i gameti né gli embrioni in vitro sono malati. Il risultato degli esami può consistere unicamente nella determinazione della presenza o dell’assenza di una determinata costituzione genetica che, con un certa probabilità, porterà successivamente ad una malattia.

Il capoverso 2 definisce quindi, in vece dell’attuale divieto, le condizioni di ammissibilità della DPI e costituisce pertanto il nucleo della nuova regolamentazione.

La lettera a contiene i presupposti di base per cui la DPI è ammessa unicamente se non si può evitare altrimenti il pericolo concreto che si annidi nell’utero un embrione con predisposizione a una malattia grave. In seguito all’annidamento di un tale embrione e quindi la successiva nascita di un figlio con predisposizione a una malattia grave, la coppia interessata verrebbe a trovarsi in una situazione di stress insostenibile. A questo proposito non va considerato unicamente lo stress emotivo che potrebbe essere causato da una siffatta genitorialità, ma in particolare occorre tenere presente anche le grandi limitazioni e sollecitazioni che i genitori dovranno affrontare, prevalentemente da soli soprattutto durante i primi anni di vita del

173 Cfr. il parere della NEK–CNE a proposito dell’emofilia; vedi NEK–CNE, Diagnostica preimpianto, parere n. 10/2005, pagg. 50 e 52.