Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/123: Modifica dell'articolo 119 Cost. e della legge sulla medicina della procreazione (ammissione della diagnosi preimpianto) · 104 pagine

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consente di porre rimedio all’infertilità o di evitare la trasmissione di una grave malattia. La regolamentazione di ciò che deve intendersi con l’espressione «grave malattia» rimane compito del legislatore. Tutte le altre indicazioni rimangono inammissibili, in particolare la selezione espressamente vietata di determinate caratteristiche (ad esempio la selezione del sesso del bambino, senza che questa si renda necessaria a causa di una grave malattia genetica legata al sesso). Continua ad essere vietato tuttavia anche lo screening delle aberrazioni cromosomiche spontanee (ad es. trisomie) oppure la selezione di un embrione con tessuti compatibili per la successiva donazione di cellule staminali ad un fratello malato già nato.

2.2 LPAM

2.2.1 Ingresso

Attualmente, l'ingresso alla LPAM fa ancora riferimento alle disposizioni pertinenti della vecchia Costituzione del 29 maggio 1874; le norme costituzionali corrispondenti attualmente in vigore vengono menzionate solo nella nota a piè di pagina 1 LPAM. Nell’ambito del presente progetto, questo aspetto viene modificato in modo tale che, d’ora in avanti, l'ingresso contenga un riferimento alle norme costituzionali attuali. A questo proposito devono essere citati l’articolo 119 (Medicina riproduttiva e ingegneria genetica in ambito umano) e 122 (Diritto civile) Cost. L’articolo 123 Cost. (Diritto penale) non deve essere indicato nell'ingresso in quanto la competenza federale per l’emanazione del diritto penale complementare pertinente si fonda sulla norma materiale (119 Cost.).

2.2.2 Benessere del nascituro e ammissibilità dei metodi (art. 3, cpv. 4, art. 5 e art. 5a)

Art. 3 cpv. 4 Benessere del nascituro

(non ancora contenuto nell’avamprogetto 2009)

Ai sensi della nuova legislazione deve essere consentita, a fronte di determinati presupposti, la conservazione non solo di gameti o oociti impregnati, ma anche di embrioni (cfr. n. 2.2.5). L’autorizzazione alla conservazione degli embrioni richiede pertanto che il capoverso 4, che vieta l’uso postumo di gameti e oociti impregnati, venga integrato con l’inserimento o con embrioni in vitro. Pertanto, in caso di decesso di un genitore, tutti gli embrioni in vitro ancora esistenti devono essere distrutti. La donazione degli embrioni rimane vietata (art. 119 cpv. 2 lett. d Cost., art. 4 LPAM).

Art. 5 Condizioni di ammissibilità dei metodi di procreazione

(corrisponde all’avamprogetto 2009)

Questo articolo designa le condizioni alle quali è ammissibile l’applicazione di metodi di procreazione. L’autorizzazione della DPI richiede, nell’interesse della comprensibilità e della chiarezza, una suddivisione dell’attuale articolo 5 in due articoli (art. 5 relativo all’ammissibilità fondamentale dei metodi di procreazione e l’art. 5a relativo all’esame del patrimonio genetico nell’ambito del metodo di procreazione), nonché un adeguamento delle rubriche.