Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/123: Modifica dell'articolo 119 Cost. e della legge sulla medicina della procreazione (ammissione della diagnosi preimpianto) · 104 pagine

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Il capoverso 4 corrisponde all’attuale capoverso 2.

Art. 9 Applicazione dei metodi di procreazione

(corrisponde all’avamprogetto 2009)

In considerazione del nuovo obbligo di autorizzazione per i procedimenti di procreazione con esame del patrimonio genetico degli embrioni in vitro, nel capoverso 1 deve essere precisato che gli obblighi di cui all’articolo 9 riguardano unicamente l’autorizzazione per i procedimenti di procreazione ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 lettera a.

La consulenza genetica è ora disciplinata esaurientemente nell’articolo 6a. Il capoverso 3 è quindi abrogato.

Art. 10 Conservazione e mediazione di gameti, oociti impregnati ed

embrioni

(non ancora contenuto nell’avamprogetto 2009)

L’articolo 10 stabilisce le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per la conservazione di gameti e oociti impregnati o per la mediazione di spermatozoi donati. Per motivi redazionali e sistematici della legge, anche qui (analogamente all'art. 9 cpv. 1) l’attività soggetta all’obbligo di autorizzazione non viene più indicata, ma precisata attraverso un rimando all’articolo 8 capoverso 1 lettera b.

Nella nuova formulazione, le condizioni di conservazione valgono anche per la conservazione di embrioni in vitro. Per questo, la rubrica come pure il capoverso 1 e il capoverso 2 lettera b vengono completati con l’inserimento «embrioni in vitro».

Art. 10a Prescrizione dell’esame del patrimonio genetico di embrioni in vitro

(corrisponde all’avamprogetto 2009)

Questo articolo stabilisce le condizioni per l’autorizzazione a prescrivere l’esame di caratteristiche del patrimonio genetico di embrioni in vitro ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2.

A norma della lettera a la persona che intende offrire una DPI deve disporre innanzitutto di un’autorizzazione per l’esecuzione di un metodo di procreazione giusta l’articolo 9. Solo chi dispone di questa autorizzazione può offrire la garanzia che la coppia interessata è informata e trattata lege artis per quanto concerne le questioni rilevanti in materia di procreazione.

Oltre a ciò, in coerenza con la LEGU, alla persona che prescrive una DPI devono essere posti requisiti paragonabili a quelli della persona che prescrive un esame genetico prenatale. Pertanto, ai sensi della lettera b, tale persona deve adempiere anche le condizioni di cui all’articolo 13 capoverso 2 LEGU, ossia deve avere seguito un perfezionamento professionale nel campo della genetica medica o, nell’ambito del perfezionamento professionale, deve praticare sotto la vigilanza di medici che hanno seguito un perfezionamento professionale adeguato.

A norma della lettera c la persona è inoltre tenuta a garantire che il metodo e la collaborazione con i laboratori interessati corrispondano allo stato della scienza e della prassi. Con il termine di laboratori interessati si intende, da un lato, il laboratorio che effettua la biopsia embrionale e, dall’altro, quello che esegue l’esame genetico della cellula. Questi laboratori possono essere senz’altro istituzioni