Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/123: Modifica dell'articolo 119 Cost. e della legge sulla medicina della procreazione (ammissione della diagnosi preimpianto) · 104 pagine

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2.2.4 Esecuzione (artt. 8, 9, 10a-14a)

In considerazione dei rischi e pericoli connessi con la DPI (cfr. in particolare n. 1.3.2), la normativa proposta prevede una procedura separata di autorizzazione e notifica. I centri FIV che intendono offrire la DPI necessitano a tal fine di un’autorizzazione dell’UFSP; inoltre ogni singola applicazione del metodo DPI dev’essere in precedenza notificata all’UFSP

Diversi strumenti di sorveglianza assicurano che i procedimenti di DPI vengano eseguiti solo nel caso in cui soddisfino i dettami di questa legge. Da una parte, gli esperti coinvolti devono dimostrare, nell’ambito del rilascio dell’autorizzazione, di possedere le conoscenze e le capacità necessarie. Dall’altro, le condizioni di ammissibilità aventi un’importanza centrale dal punto di vista etico, devono essere messe a disposizione per il controllo statale senza intervenire in misura sproporzionata nel procedimento. Infine, vengono stabilite chiare responsabilità per l’intera procedura, in particolare per il caso in cui le diverse fasi vengono eseguite da più istituzioni tra loro indipendenti (cliniche di procreazione assistita, laboratori genetici ecc.).

Il previsto sistema di autorizzazione e notifica assicura così che nessun embrione umano venga sottoposto ingiustificatamente a un metodo invasivo ed eliminato. Esso assicura inoltre che un’eventuale estensione dello spettro delle indicazioni possa essere tempestivamente riconosciuta in modo da impedire applicazioni abusive ai sensi di obiettivi eugenetici.

Art. 8 Principi

(corrisponde all’avamprogetto 2009)

Ai sensi dell’attuale capoverso 1 lettera b, necessita di un’autorizzazione cantonale chiunque prenda in consegna gameti od oociti impregnati allo scopo di conservarli o procuri spermatozoi donati, senza applicare egli stesso metodi di procreazione. Poiché, ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 16, ora anche gli embrioni in vitro possono essere conservati, il capoverso 1 lettera b deve essere opportunamente completato e, anche a questo scopo, è necessaria un’autorizzazione del Cantone.

Il capoverso 2 stabilisce che le persone che intendono effettuare, nell’ambito di un metodo di procreazione, una DPI giusta l’articolo 5a capoverso 2, necessitano di un’autorizzazione dell’UFSP. A norma dell’articolo 10a, questa autorizzazione è rilasciata soltanto a persone che possono comprovare le necessarie conoscenze specialistiche nel campo della medicina della procreazione e della genetica. L’obbligo di autorizzazione vale indipendentemente dal fatto che il metodo sia applicato in un’istituzione privata o pubblica.

Per il rilascio delle autorizzazioni è competente l’UFSP. In quanto autorità federale, esso può assicurare una prassi di autorizzazione unitaria e un’esecuzione uniforme in tutta la Svizzera, segnatamente per quanto concerne la questione eticamente delicata dell’adempimento delle condizioni di ammissibilità. Inoltre, l’UFSP è già competente per il rilascio di autorizzazioni in campi affini (esami genetici, ricerca sulle cellule staminali, trapianti) e dispone della necessaria conoscenza tecnica per l’esecuzione o dei contatti necessari per un’eventuale consultazione di periti.

A norma del capoverso 3 i laboratori che, nell’ambito dei metodi di procreazione, eseguono esami del patrimonio genetico ai sensi dell’articolo 5a capoversi 1 e 2 necessitano di un’autorizzazione conformemente all’articolo 8 LEGU.