Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/123: Modifica dell'articolo 119 Cost. e della legge sulla medicina della procreazione (ammissione della diagnosi preimpianto) · 104 pagine
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disponibile una possibilità di terapia efficace ed appropriata (cfr. art. 5a cpv. 2 lett. c), possono nondimeno essere a disposizione misure con un certo effetto di lenimento e di sostegno. Inoltre, il medico può menzionare risultati della ricerca e possibilità di cura prevedibili o che potrebbero eventualmente presentarsi in futuro, segnatamente nel caso di malattie che compaiono solo in età avanzata.
Lettera c: a partire dalla prevedibile situazione patologica del figlio (cfr. lettera a) il medico deve fornire un quadro chiaro delle conseguenze della malattia. Ne fanno parte le limitazioni della mobilità personale e della libertà di movimento in virtù dell’onere supplementare, ad esempio per le esigenze di alimentazione, abbigliamento e cura, nonché le possibilità di alleviare questi effetti e di ottenere un sostegno, ma anche di viverli come sfida e arricchimento.
La lettera d postula la necessità di precisare il valore indicativo e il rischio d’errore dell’esame. Ogni diagnosi, in maggior misura tuttavia la DPI (cfr. n. 1.2.5), comporta il rischio di fornire risultati errati. La coppia dev’essere pertanto resa edotta sul fatto che la sua decisione sul futuro figlio, qualunque essa sia, potrebbe basarsi su un errore.
Lettera e: inoltre, è rilevante il fatto che il metodo di diagnosi stesso non è esente da effetti dannosi sull’embrione, rispettivamente sul figlio che si sviluppa dallo stesso. Da un lato, potrebbero ridursi le possibilità di successo del metodo di procreazione, dall’altro, non esiste ancora alcuna certezza definitiva sul fatto che non vi siano da temere effetti a lungo termine sull’evoluzione del bambino (cfr. n. 1.2.3.3 nonché n. 2.3 art. 14b).
Lettera f: infine, il medico deve informare su altri enti privati o pubblici che possono fornire alla coppia interessata informazioni, possibilità di scambi d’esperienze e sostegno.
Il capoverso 2 sottolinea che la consulenza deve tener conto unicamente della situazione della coppia interessata. Gli interessi sociali di natura economica, politica o di altra natura non sono oggetto del colloquio di consulenza e non devono entrare in linea di conto in sede decisionale.
In conclusione, il capoverso 3 vuole che il colloquio con i suoi contenuti essenziali e i risultati sia documentato.
Art. 6b Protezione e comunicazione di dati genetici
(corrisponde all’avamprogetto 2009)
Per quanto concerne la protezione e la comunicazione di dati genetici si intendono applicare alla DPI le stesse disposizioni vigenti per gli altri esami genetici, motivo per cui l’articolo 6b rinvia a questo proposito alle disposizioni rilevanti della LEGU.
Art. 7 Consenso della coppia
(corrisponde all’avamprogetto 2009)
Il consenso della coppia viene ricollocato per motivi sistematici ed è ora disciplinato nell’articoli 5b. Pertanto, l’articolo 7 può essere abrogato.