Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/123: Modifica dell'articolo 119 Cost. e della legge sulla medicina della procreazione (ammissione della diagnosi preimpianto) · 41 pagine

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per scopi di ricerca risulterebbe già sancito nella Convenzione di 8

biomedicina , ratificata dalla Svizzera, e non dovrebbe pertanto essere ripetuto nella Costituzione.

Un parere di questo gruppo (1 %) affronta quindi anche altri aspetti dell’articolo 119 Cost., promuovendo un riesame complessivo dei principi sanciti nell’articolo 119 Cost. (Uni LU-br). A questo riguardo si richiama l’attenzione sul pericolo che, in caso la revisione proposta dal Consiglio federale venisse accettata, per lungo tempo non si potrebbe dar seguito alla necessità di una revisione più ampia dell’articolo 119. Nell’ottica dello stato di diritto, risulterebbe problematico, oltre che difficilmente comprensibile all’elettorato, trasmettere la necessità di dover operare molteplici adeguamenti di una norma costituzionale in un breve lasso di tempo. La Costituzione è un ordinamento che si prefigge un elevato grado di stabilità.

• I restanti 16 partecipanti (18 %) non si esprimono a chiare lettere sull’articolo costituzionale, ma sul piano giuridico sono favorevoli a un’estensione delle indicazioni, ciò che è de iure possibile se un’ulteriore apertura avviene anche a livello costituzionale (GE, VD, PS, AWS, CHUV, CPMA, EZEN, FMH, H+, MAM, ProCrea, SGED, SGMG, SGP, SHV, SVBG). Si auspica un’estensione delle indicazioni con particolare riferimento all’approvazione della DPI per la tipizzazione HLA («bambini salvatori») e per il riconoscimento di alterazioni cromosomiche numeriche ad insorgenza spontanea come la trisomia 21. In generale si chiede altresì parzialmente che la DPI sia permessa alle stesse condizioni della DPN (per dettagli in merito cfr. cifra 4.2.3 sull’art. 5a).

4 Pareri sulle singole disposizioni della legge sulla medicina della procreazione

4.1 Ingresso

Non sono pervenute osservazioni al riguardo.

4.2 Benessere del nascituro e ammissibilità dei metodi (Art. 3 cpv. 4, Art. 5 e 5a)

4.2.1 Art. 3 cpv. 4 Benessere del nascituro

L’articolo 3 capoverso 4 vieta l’uso postumo di gameti, oociti impregnati ed embrioni.

FVS non sostiene questa limitazione e chiede la cancellazione del capoverso 4. FVS è convinta che solo le parti coinvolte debbano decidere in merito all’utilizzo di gameti, oociti impregnati ed embrioni.

8 Convenzione del 4 aprile 1997 per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina (Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina), RS 0.810.2.