Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/123: Modifica dell'articolo 119 Cost. e della legge sulla medicina della procreazione (ammissione della diagnosi preimpianto) · 41 pagine

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quanto non garantirebbe in alcun modo che gli interessati abbiano effettivamente compreso i termini della procedura.

SGMG propone di stralciare la seconda frase al capoverso 1, che prevede che dopo tre cicli di trattamento infruttuosi, la coppia debba rinnovare il consenso, ritenendo che il capoverso 4 (menzione del diritto all’autodeterminazione prima di ogni fase del metodo di procreazione) sia sufficiente.

12 partecipanti alla consultazione (VD, CHUV, CPMA, Insel, MAM, PLANeS, ProCrea, SGED, SGRM, SPO, SULM, Uni BE-m) invitano a richiedere l’autorizzazione della coppia, al capoverso 2, non solo per la riattivazione degli oociti impregnati ma (segnatamente poiché la conservazione degli embrioni dovrebbe essere resa ammissibile) anche per la riattivazione di embrioni. SGMG cancellerebbe questo capoverso in quanto basterebbe il capoverso 4.

Uni GE / IEB richiede lo stralcio del capoverso 3, secondo cui qualora un metodo di procreazione presenti un rischio elevato di gravidanza plurima, il trattamento può essere praticato soltanto se la coppia è disposta ad accettare anche la nascita di più gemelli. Si tratterebbe di una disposizione a tutti gli effetti impraticabile. TI dal canto suo invita ad introdurre a questo punto un nuovo capoverso nel quale si chiarisca esplicitamente quali sono i rischi connessi a gravidanze plurime.

Uni ZH, AGER, FMH, MERH, SGGG e USZ chiedono di cancellare il capoverso 4, in base al quale la coppia interessata debba essere resa attenta in merito al suo diritto all’autodeterminazione prima di ogni fase del metodo di procreazione. Ciò è da un lato una cosa ovvia, dall’altro però la disposizione è impraticabile anche perché non viene chiarito in cosa consistono le singole fasi procedurali. TI dal canto suo auspica un complemento al capoverso 4, dal quale risulti in modo inequivocabile chi debba rendere attenta la coppia in merito al suo diritto di autodeterminazione. Questa persona dovrebbe essere il medico.

4.3.2 Art. 6 Informazione e consulenza

I Verdi e KAD SZ ritengono giusto e appropriato il disciplinamento della consulenza. Secondo ASDV, invece, è irrealistico credere che un medico possa informare secondo lo stato della scienza e al contempo essere sicuro che gli interessati abbiano effettivamente capito le informazioni.

Con riferimento al capoverso 1, PLR chiede di cancellare la locuzione «in modo circostanziato».

4.3.3 Art. 6a Informazione e consulenza in caso di metodo di procreazione inteso a

evitare la trasmissione di una malattia grave

I Verdi, FVS e KAD SZ concordano espressamente con il disciplinamento. ASDV ritiene invece solo un pio desiderio, quindi assolutamente impraticabili l’obbligo di informazione e consulenza nonché i contenuti elencati delle informazioni.