Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/123: Modifica dell'articolo 119 Cost. e della legge sulla medicina della procreazione (ammissione della diagnosi preimpianto) · 41 pagine
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del rilevamento statistico di tutti i casi di DPI. Il pericolo di un abuso della DPI non dovrebbe essere sopravvalutato, considerato il fatto che per una coppia (in particolare per la donna) FIV e DPI rappresentano un grosso carico. Viollier aggiunge di ritenere adeguati i provvedimenti di vigilanza previsti all’articolo 12.
SULM è inoltre dell’avviso che il disciplinamento al capoverso 1 lettera b non sia praticabile poiché al momento del consenso della coppia i laboratori coinvolti non sono ancora noti in quanto tra il consenso e l’esame possono trascorrere molti mesi.
Anche MAM fa notare che, considerata la durata e la complessità dei lavori preparatori necessari, per un laboratorio sia praticamente impossibile assicurare la propria partecipazione immediatamente dopo il consenso della coppia interessata. Propone che l’annuncio abbia luogo prima dell’applicazione di metodi di procreazione con assistenza medica.
CPMA e PLANes propongono di completare il capoverso 1 aggiungendo che si tratta del consenso della coppia interessata nei confronti di un metodo di procreazione con l’esame del patrimonio genetico.
TI è dell’avviso che, diversamente dal tenore del capoverso 2, la notifica debba contenere anche indicazioni che permettano l’identificazione di determinate persone. L’autorità di vigilanza deve essere in grado di risalire alla coppia interessata e al dossier dei pazienti nel caso si rivelasse opportuno eseguire un controllo o adottare un provvedimento.
4.4.8 Art. 12 Vigilanza
NE trova troppo complicato il disciplinamento della vigilanza. Per NW in quest’ambito si verifica una sovrapposizione di competenze tra la Confederazione e i Cantoni (art. 12 cpv. 4 congiuntamente all’art. 10a cpv. 2 let. a). Per TI occorre determinare con maggiore chiarezza in quali casi debba intervenire l’autorità cantonale e in quali invece la competente autorità federale e quali sono i mezzi a disposizione. BL favorisce un’esecuzione coerente dell’ispezione, accoglie favorevolmente l’adeguamento del capoverso 2, che prevede la possibilità di ispezioni sia annunciate che non, proponendo inoltre una «formulazione ipotetica» per le ispezioni da parte dell’autorità preposta all’autorizzazione.
HLI dubita sostanzialmente che le autorità preposte all’autorizzazione possano adempiere alla propria funzione di controllo. Inoltre, per garantire una sorveglianza seria dei centri di procreazione, le ispezioni a sorpresa sono irrinunciabili. Con riferimento al capoverso 4, HLI, confortata dalle statistiche degli ultimi anni, rileva come non basti demandare i compiti di controllo ad altre organizzazioni. Per esercitare una vigilanza sulla medicina di procreazione è necessaria una Commissione federale sulla falsariga della Commissione di esperti per gli esami genetici sull'essere umano, da finanziare con i contributi annui dei titolari di un’autorizzazione.
4.4.9 Art. 14 Disposizioni d’esecuzione
Non sono giunte osservazioni in merito a questa disposizione.