Rapporto e Avamprogetto
Consultazione 2010/126: Politica agricola 2014-2017: Evoluzione della politica agricola negli anni 2014-2017 · 312 pagine
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Produzione e smercio (titolo secondo LAgr)
dell'approvvigionamento (cfr. n. 2.3.2.5; contributo di base e contributo di promozione alla superficie coltiva e alle colture perenni). L'avvicendamento variato delle colture, grazie alle sufficienti pause tra una coltura e l'altra, utili nella lotta alle malattie, contribuisce a impiegare in modo più efficiente le risorse e a preservare la varietà del paesaggio rurale. La coltivazione annuale di diverse colture consente di conservare il know-how e, laddove necessario, crea le basi per poter orientare in tempo utile la produzione e la trasformazione secondo la domanda attuale verso l'alimentazione della popolazione, sia ciò in maniera diretta o indiretta.
Il contributo per le singole colture non ha l'obiettivo di compensare le fluttuazioni di prezzo dovute alle condizioni di mercato. Importo e colture favorite vanno verificati ogni quattro anni, sempre che cambiamenti nel disciplinamento del mercato non impongano adeguamenti al di fuori di questi termini. Per determinare le colture interessate e il livello di contribuzione, il Consiglio federale considera, in particolare, la valenza della coltura o del gruppo di colture per l'approvvigionamento di base della popolazione, l'attrattiva economica relativa e l'evoluzione del grado di autoapprovvigionamento del prodotto o dei prodotti in questione.
Gli articoli 54 e 56 vanno sostituiti con un nuovo articolo 54 che dà modo alla Confederazione di versare contributi per le singole colture che sono o potrebbero diventare importanti per l'approvvigionamento della popolazione. L'abrogazione dell'articolo 55 non comporta alcun ulteriore adeguamento, poiché, giusta l'articolo 17 LAgr, per determinare i dazi all’importazione la Confederazione deve tenere conto della situazione interna in materia di approvvigionamento nonché delle possibilità di smercio per analoghi prodotti indigeni e, giusta l'articolo 9 LAgr, il Consiglio federale può emanare prescrizioni a sostegno delle misure di solidarietà.
Mediante i nuovi contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento si intende aumentare il livello di sostegno per le colture campicole rispetto a quello per le superfici inerbite e, di conseguenza, migliorare l'attrattiva economica dei cereali da foraggio (cfr. n. 3.5.3). Per aumentare effettivamente l'interesse verso i cereali da foraggio vanno ridotti in maniera corrispondente i contributi specifici per i semi oleosi, le barbabietole da zucchero, le piante proteiche, i tuberi-seme di patate, le sementi di mais e quelle di piante foraggere, nonché diminuiti di 3 franchi il quintale, con effetto al 1° luglio 2014, il prezzo di riferimento e il tributo doganale massimo per i cereali panificabili. Il contributo di coltivazione specifico per le barbabietole da zucchero sarà ridotto in misura maggiore rispetto all'aumento del sostegno per le colture campicole, onde tener conto dell'autoapprovvigionamento netto elevato del mercato indigeno e della sua considerevole attrattiva economica relativa. La modifica del tributo doganale per i cereali panificabili ha luogo a livello d'ordinanza, ragion per cui i provvedimenti non devono essere adeguati a livello di legge.
Mediante questo nuovo livellamento, compresa la riduzione dei dazi, i cereali panificabili rimangono la coltura di riferimento economicamente più interessante. È inoltre possibile allineare i mercati dei cereali panificabili e di quelli da foraggio verso un sistema comune di protezione doganale evitando d'introdurre un contributo specifico per i cereali da foraggio che avrebbe svantaggi seri e onerosi a livello di attuazione.
Visto che le piante da fibra non sono riuscite a imporsi sul mercato per usi tecnici (p.es. stampi, materiale da costruzione) da quando sono stati introdotti i contributi di