Rapporto e Avamprogetto

Consultazione 2010/126: Politica agricola 2014-2017: Evoluzione della politica agricola negli anni 2014-2017 · 312 pagine

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Legge sull’agricoltura

2.3.2.10 Contributi d’adeguamento

Contesto e obiettivi

Secondo l'OCSE150, i pagamenti completamente disaccoppiati dalla produzione e dai fattori di produzione esercitano il migliore effetto sul reddito. Nel sistema attuale, lo sviluppo socialmente sostenibile e la garanzia del reddito sono assicurati attraverso i pagamenti diretti generali e, in particolare, attraverso il contributo generale di superficie. Ciò crea, soprattutto nella regione di pianura, un incentivo non auspicato a gestire personalmente le superfici, con conseguente minore disponibilità di superfici, canoni d'affitto esagerati e freno allo sviluppo strutturale.

Necessità d'intervento e concetto

Con l'introduzione dei contributi d'adeguamento, una parte considerevole dell'attuale contributo di superficie viene svincolato dalla superficie. Ciò comporta un tendenziale calo dei canoni d'affitto nonché una maggiore mobilità delle superfici, migliorando l'efficienza del trasferimento dei fondi impiegati. Mediante i contributi d'adeguamento è inoltre possibile garantire la transizione dal sistema attuale al sistema rivisto dei pagamenti diretti, riducendo ai minimi termini la ridistribuzione dei pagamenti diretti correlata al cambiamento di sistema.

Mediante tali contributi viene, per principio, compensata la differenza tra i pagamenti diretti generali ricevuti dall'azienda prima del cambiamento di sistema e i pagamenti diretti riferiti alle prestazioni erogati all'azienda dopo il passaggio al nuovo sistema. Il contributo d'adeguamento sarà vincolato alla persona che si occupa della gestione e sarà completamente disaccoppiato dalla produzione e da fattori di produzione come la superficie o il numero di animali. L'attuale componente garante del reddito del contributo generale di superficie sarà trasferita ai contributi d'adeguamento e quindi separata nettamente dagli strumenti dei pagamenti diretti riferiti alle prestazioni.

Per il calcolo del contributo d'adeguamento da corrispondere alla singola azienda, l'importo di partenza è costituito dalla differenza tra i pagamenti diretti generali ricevuti finora e i nuovi contributi per la qualità del paesaggio e per la sicurezza dell'approvvigionamento. I pagamenti diretti generali medi (senza contributo di coltivazione) di un'azienda vengono calcolati sulla base degli ultimi tre anni precedenti l'entrata in vigore della nuova legge. Le riduzioni in base al reddito e alla sostanza nonché le riduzioni giusta l'articolo 70 OPD non vengono tenute in considerazione. Anche i nuovi contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento e per il paesaggio rurale vengono calcolati in base alle strutture precedenti il cambio di sistema. Vengono tenuti in considerazione soltanto i contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento e quelli per il paesaggio rurale (senza contributo per singole colture giusta l'art. 54 LAgr e senza contributo d'estivazione). Ne risulta un contributo individuale di partenza per gestore, il quale viene fissato un'unica volta all'atto del cambiamento di sistema e non sarà più modificato.

La somma per tutta la Svizzera degli importi di partenza delle singole aziende viene confrontata con l'importo totale disponibile per i contributi d'adeguamento. Ne risulta un coefficiente da moltiplicare per l'importo di partenza (vecchi contributi

150 OCSE (2002): The Incidence and Transfer Efficiency of Farm Support Measures. Parigi.