Rapporto e Avamprogetto
Consultazione 2010/126: Politica agricola 2014-2017: Evoluzione della politica agricola negli anni 2014-2017 · 312 pagine
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Pagamenti diretti (titolo terzo LAgr)
zioni sulle zone idonee all'agricoltura, sulle basi vitali naturali e sui futuri sviluppi degli insediamenti. A cadenza quadriennale i Cantoni devono informare la Confederazione sullo stato del piano direttore e sulle modifiche sostanziali, come ad esempio ubicazione, dimensione e qualità delle superfici per l'avvicendamento delle colture. Zone edificabili sovradimensionate o il mancato raggiungimento del contingente di superfici per l'avvicendamento delle colture non hanno finora avuto conseguenze sul piano giuridico o finanziario. Tale lacuna deve essere colmata.
Descrizione della possibile misura
La revisione della LPT (cfr. n. 1.1.1.2.3), concepita in una prima tappa come controprogetto indiretto all'iniziativa per il paesaggio, deve tener conto della moratoria di vent'anni per le zone edificabili. Quale alternativa viene proposta una moratoria di durata limitata per l'intera superficie delle zone edificabili di ogni Cantone, in base alla quale i Cantoni non sono autorizzati ad aumentare la superficie dei perimetri vincolanti delle zone edificabili fintanto che il Consiglio federale avrà approvato l'adeguamento del piano direttore cantonale alle nuove condizioni concernenti le dimensioni delle zone edificabili formulate nella legge. Conformemente alla revisione della LPT, i Cantoni sono tenuti ad adeguare i loro piani direttori alle nuove condizioni entro cinque anni. Onde sottolineare la valenza di tale disposizione e della protezione dei terreni coltivi, si potrebbe pensare a una misura con la quale irrogare sanzioni nei confronti dei Cantoni morosi, costringendoli a cofinanziare i pagamenti diretti. Per il calcolo della quota cantonale dovrebbe essere fondamentale da quanto tempo è stato superato il termine.
Nell'adeguamento dei piani direttori va assolutamente considerata anche la protezione dei terreni coltivi e devono essere fornite informazioni sui contingenti di superfici per l'avvicendamento delle colture assegnati dal Consiglio federale ai Cantoni. Se nell'ambito della procedura d'approvazione dei piani direttori cantonali la Confederazione constata che la perdita di terreni coltivi è eccessiva, vale a dire che il contingente delle superfici per l'avvicendamento delle colture assegnato in virtù del piano settoriale non è stato raggiunto, potrebbe essere possibile applicare un meccanismo sanzionatorio, in base al quale i Cantoni potrebbero essere obbligati a finanziare con mezzi propri una parte dei pagamenti diretti, fintanto che non disporranno nuovamente del contingente. Mediante questa disposizione si potrebbe garantire che le superfici per l'avvicendamento delle colture non scendano al di sotto del livello minimo stabilito dal Consiglio federale. Viene inoltre fornito un contributo all'utilizzo parsimonioso del suolo visto che aumenta la pressione a riconvertire zone edificabili sovradimensionate.
Dal profilo materiale, tali proposte rientrerebbero nelle disposizioni transitorie della prima tappa di revisione della legge sulla pianificazione del territorio. Se la misura sopra descritta dovesse essere accettata sul piano politico, il previsto articolo 37b LPT potrebbe essere integrato con un nuovo capoverso, che fissi concretamente l'obbligo dei Cantoni a cofinanziare i pagamenti diretti.