Rapporto e Avamprogetto

Consultazione 2010/126: Politica agricola 2014-2017: Evoluzione della politica agricola negli anni 2014-2017 · 312 pagine

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Legge sull’agricoltura

- L'estensione degli aiuti agli investimenti alle colture speciali migliora la competitività delle singole aziende.

- L'introduzione del sostegno alle piccole imprese artigianali nella regione di montagna costituisce un ulteriore progresso verso l'applicazione di strumenti compatibili con l'UE.

- Dal punto di vista amministrativo, finora il nuovo sistema di contributi scaturito dalla nuova impostazione della perequazione finanziaria e dalla ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) nonché la possibilità di concludere convenzioni (al posto di decisioni) hanno dato buoni risultati.

L'ampia gamma di strumenti attualmente disponibile nell'ambito dei miglioramenti strutturali e dello sviluppo rurale può, nel complesso, fornire un importante contributo al potenziamento dell'agricoltura e delle aree rurali. Alle attuali condizioni quadro non si rileva la necessità di ulteriori strumenti di promozione, mentre si riproporrà la questione della parità tra quelli svizzeri ed europei nel contesto di un'ulteriore apertura delle frontiere nell'ambito di un accordo OMC o di un accordo di libero scambio con l'UE nel settore agricolo. Tale questione non rientra nella PA 14-17.

L'attuale concetto di sostegno dei miglioramenti strutturali e dello sviluppo rurale va, pertanto, mantenuto. Si tratta di impostare nell'ordinanza gli ampliamenti e le modifiche degli ultimi anni in maniera tale da far aumentare ulteriormente la competitività delle aziende. A tal fine i criteri d'entrata, tra le altre cose per i provvedimenti individuali, vengono valutati e adeguati al progresso tecnico e alle condizioni quadro economiche. In tal modo si migliorano continuamente l'efficienza e l'effettività dei mezzi finanziari e si tiene altresì conto del Rapporto 2008 del Consiglio federale concernente i sussidi. Risulta però urgente un adeguato finanziamento, affinché gli strumenti dispieghino il proprio effetto (cfr. n. 3.5.1). Dalle esperienze fatte finora emerge che sono poche le modifiche da apportare a livello legislativo al fine di semplificare le procedure amministrative, uniformare la protezione giuridica e potenziare l'efficacia degli strumenti oltre che gli effetti di sinergia con lo sviluppo rurale.

2.5.2 Concetto

Procedura per determinare la neutralità concorrenziale

Conformemente all'articolo 87 capoverso 2 LAgr, i provvedimenti nell'ambito dei miglioramenti strutturali devono essere realizzati in modo da non influire sulla concorrenza nel loro immediato raggio d’attività. All'articolo 13 dell'ordinanza sui miglioramenti strutturali (OMSt), il Consiglio federale definisce i provvedimenti da pubblicare nel Foglio ufficiale cantonale prima della concessione degli aiuti agli investimenti. Attualmente i Cantoni sono tenuti ad appurare tempestivamente, o comunque in una procedura distinta, la neutralità concorrenziale. Nel quadro di un contenzioso, il Tribunale amministrativo federale ha stabilito che con il testo di legge vigente il Cantone non è in grado di valutare esaustivamente la neutralità concorrenziale nell'ambito dei crediti d’investimento superiori all’importo limite e la via legale per la concessione di contributi e crediti d'investimento si biforca. Tale biforcazione nell'ambito dello stesso progetto ne ostacola l'esecuzione e crea insicu-