Rapporto e Avamprogetto
Consultazione 2010/126: Politica agricola 2014-2017: Evoluzione della politica agricola negli anni 2014-2017 · 312 pagine
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Linee generali del progetto
(LPT)59 con effetto dal 1° settembre 2007. Nel contempo sono entrate in vigore anche le disposizioni d'esecuzione relative alle nuove norme della LPT nonché ulteriori disposizioni d'esecuzione connesse alle costruzioni al di fuori delle zone edificabili. Le nuove disposizioni del diritto federale non necessitano disposizioni d'esecuzione cantonali. Il diritto cantonale può tuttavia prevedere limitazioni. Le aziende agricole potranno avviare più facilmente attività nell'ambito dell'agriturismo o in settori affini. Non è più necessario che le aziende agricole interessate dipendano, per la loro esistenza, da una fonte di reddito supplementare. Le aziende agricole possono costruire edifici e impianti per la produzione di energia dalla biomassa (p.es. impianti a biogas), a condizione che vi sia uno stretto legame con l'azienda agricola. Le disposizioni concernenti l'ampliamento di edifici abitativi conformi al diritto precedente all'interno del volume esistente dell'edificio sono state allentate. Di conseguenza è possibile migliorare soprattutto l'utilizzazione abitativa della parte usata originariamente per lo sfruttamento agricolo adiacente o annessa all'edificio abitativo. Gli edifici non integrati in quelli agricoli possono essere sfruttati dalle persone che vivono in un edificio abitativo situato nelle vicinanze per la tenuta di animali a scopo di hobby.
- Esame dell'impatto sull'ambiente: nell'ambito della procedura d'autorizzazione, l'esame dell'impatto sull'ambiente (EIA) permette di verificare se l'impianto previsto è conforme alle prescrizioni legali in materia di protezione dell'ambiente. La versione rivista dell'ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) 60 è entrata in vigore il 1° dicembre 2008. Sono state modificate le disposizioni inerenti al tipo d'impianto 80.4 (impianti per l'allevamento di bestiame da reddito agricolo). Prima di questa modifica un EIA era necessario per le categorie di animali tra 10 UBG di vitelli da ingrasso e 125 UBG di bestiame grosso. Ora vige un unico valore limite di 125 UBG. Sono escluse le stalle alpestri. Per gli animali che consumano foraggio grezzo si applica metà coefficiente UBG (il limite è pertanto di 250 UBGFG). Le serre non sottostanno all'obbligo dell'EIA.
- Prescrizioni sul funzionamento di macchine e apparecchi: la modifica dell'ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (OLR 1)61 del 30 giugno 2010 prevede che soltanto i veicoli/trattori a partire da una velocità massima di oltre 40 km/h soggiacciano all'obbligo dell'odocronografo62. La modifica è entrata in vigore il 1° gennaio 2011. L'ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)63 stabilisce che il collaudo periodico obbligatorio per carri con motore, carri di lavoro, veicoli agricoli, monoassi e rimorchi di tutti questi veicoli deve essere effettuato la prima volta cinque anni dopo la prima
59RS 700
60 RS 814.011
61 RS 822.221
62 Articolo 4 capoverso 1 lettera a
63 RS 741.41