Rapporto e Avamprogetto
Consultazione 2010/126: Politica agricola 2014-2017: Evoluzione della politica agricola negli anni 2014-2017 · 312 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 73Fedlex · Progetto
Sviluppi della politica agricola rilevati finora
Semplificazione e maggiore flessibilità delle prescrizioni e degli oneri
Nel rapporto sulla procedura di consultazione concernente la PA 2011, nel capitolo inerente alla riduzione dei costi e al rafforzamento della concorrenza (pagg. 279- 309) vengono formulate proposte in diversi ambiti volte a semplificare gli oneri e/o fatti confronti con l'UE. Tali proposte sono state oggetto di una valutazione. Di seguito è riportato un sunto dei risultati di tale valutazione. Si entra inoltre nel merito di alcuni punti che comportano una semplificazione e una maggiore flessibilità di prescrizioni e oneri.
- Importazioni parallele: con effetto al 1° luglio 2009, il Consiglio federale ha messo in vigore la modifica della legge sui brevetti relativa alla questione dell'esaurimento. Il 19 dicembre 2008 il Parlamento aveva deciso l'applicazione di principio dell'esaurimento regionale unilaterale (ossia senza reciprocità necessaria) nei confronti dei Paesi membri dello Spazio economico europeo. I prodotti protetti da brevetto commercializzati nello Spazio economico europeo con il benestare del titolare possono pertanto essere importati in Svizzera senza l'autorizzazione di quest'ultimo. È inoltre ammessa l'importazione di prodotti commercializzati dal titolare del brevetto anche al di fuori dello Spazio economico europeo, se la protezione brevettuale riveste un'importanza trascurabile ai fini della natura funzionale del bene in questione. L'UFAG tiene una lista dei prodotti fitosanitari omologati all'estero che corrispondono a prodotti autorizzati in Svizzera e possono quindi essere importati e rivenduti liberamente. La base per i mezzi di produzione agricoli e i beni d'investimento agricoli come trattori, macchinari, apparecchi e installazioni nonché le rispettive componenti è stata creata, introducendo l'articolo 27b nella LAgr.
- Cassis de Dijon: con la revisione della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio, entrata in vigore il 1° luglio 2010, è stato introdotto in Svizzera il principio del Cassis de Dijon sviluppato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. Di conseguenza, i prodotti che sono legalmente immessi in commercio nell'UE o nello Spazio economico europeo possono, per principio, circolare liberamente anche in Svizzera senza essere prima sottoposti a controlli supplementari. Eccezioni di massima sono possibili soltanto per proteggere interessi pubblici predominanti. I prodotti che non possono venir importati sulla base del principio del "Cassis de Dijon" sono riportati su una lista negativa. Anche i fabbricanti svizzeri hanno la possibilità di fabbricare prodotti destinati al mercato svizzero secondo le disposizioni dell'UE o di Stati membri dell'UE o dello Spazio economico europeo. Per le derrate alimentari si applica una norma specifica: nell’ambito di una procedura di autorizzazione, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) appura se è garantita la protezione della salute e contro gli inganni. In relazione alla strategia della qualità per l’agricoltura e la filiera alimentare, in diversi ambiti il Parlamento ha consapevolmente fissato requisiti qualitativi più severi per la produzione indigena. Rispondendo a un intervento parlamentare, il Consiglio federale si è pertanto dichiarato disposto a vagliare misure, qualora singoli produttori svizzeri dovessero eludere tali prescrizioni specifiche.
- Legge sulla pianificazione del territorio: il Consiglio federale ha posto in vigore la revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio