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Consultazione 2010/131: Revisione totale dell'ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN) · 12 pagine
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Art. 21 Abrogazione e modifica del diritto vigente
1L’ordinanza del 5 dicembre 19837 sulla responsabilità civile in materia nucleare è abrogata.
2L’ordinanza del 10 dicembre 20048 sull’energia nucleare è modificata come segue:
art. 15 cpv. 2 frase introduttiva e lett. h e i (nuove)
2La documentazione deve contenere tutti i dati necessari alla valutazione della domanda, in particolare i dati concernenti:
h. l’esercente civilmente responsabile di un impianto nucleare (art. 2 lett. b della legge federale del 13 giugno 20089 sulla responsabilità civile in materia nucleare);
i. la prova della copertura secondo gli articoli 1 lettera b e 2 capoverso 3 dell’ordinanza del [data]10 sulla responsabilità civile in materia nucleare.
Art. 22 Disposizione transitoria
1Per l’anno in cui la presente ordinanza entra in vigore, la notifica di cui all’articolo 10 capoverso 1 deve essere effettuata entro due mesi dall’entrata in vigore.
2L’UFE fissa i contributi di cui all’articolo 8 entro due mesi dal ricevimento della notifica di cui al capoverso 1.
3Per l’anno in cui viene effettuato il primo trasporto di sostanze nucleari dall’entrata in vigore della presente ordinanza, i contributi di cui all’articolo 9 vengono fissati nel primo trimestre dell’anno successivo. Non viene effettuata alcuna stima provvisoria ai sensi dell’articolo 9 capoversi 2 e 3.
Art. 23 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il [data].
... In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione,
La cancelliera della Confederazione,
7RU 1983 1898, 1985 1981, 1987 1484, 1990 1718, 1996 3119, 1997 2497, 2000 1033,
2001 322, 2002 4210, 2003 2478, 2007 4477 n. IV 21