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Consultazione 2010/131: Revisione totale dell'ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN) · 12 pagine
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Ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN) (avamprogetto del 20.2.2013)
del…
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 31 capoverso 1 della legge federale del 13 giugno 20081 sulla responsabilità civile in materia nucleare (LRCN),
ordina:
Sezione 1: Ammontare totale della copertura
Art. 1 In generale
(art. 8 cpv. 2 LRCN)
L'ammontare totale della copertura è di 1200 milioni di euro, più il dieci per cento per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio:
a. per le centrali nucleari;
b. per il deposito intermedio Würenlingen;
c. per ciascun trasporto di:
1. combustibili nucleari irradiati, con un peso complessivo delle sostanze nucleari superiore a 100 kg
2. prodotti di fissione vetrificati risultanti dal ritrattamento di elementi di combustibile esausti, con un peso complessivo delle sostanze nucleari superiore a 100 kg.
Art. 2 Ammontare totale ridotto
(art. 8 cpv. 3 LRCN)
1L’ammontare totale della copertura è di 70 milioni di euro, più il dieci per cento per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio:
a. per gli impianti di ricerca nucleare;
b. per il deposito intermedio federale.
2Tale ammontare della copertura vale anche se due o più dei succitati impianti sono considerati alla stregua di un unico impianto nucleare conformemente all’articolo 2 lettera a LRCN.
3L'ammontare totale della copertura è di 80 milioni di euro, più il dieci per cento per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio, per ciascun trasporto di sostanze nucleari che non rientra nei criteri di cui all’articolo 1 lettera c, numeri 1 e 2.
RS ..........
1 RS 732.44
2011–......