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Consultazione 2010/131: Revisione totale dell'ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN) · 12 pagine
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Art. 17 Entrate e uscite
1Vengono accreditati al Fondo:
a. i contributi versati dalle persone civilmente responsabili (art. 8 e 9);
b. gli interessi (art. 18 cpv. 1);
c. le pretese di regresso della Confederazione secondo l’articolo 18 LRCN.
2Vengono addebitati al Fondo:
a. le prestazioni di cui agli articoli 10 e 11 LRCN;
b. le spese amministrative, comprese le spese di liquidazione dei danni secondo l’articolo 10 capoverso 2 LRCN;
c. gli interessi secondo l’articolo 18 capoverso 2.
3Le entrate e le uscite del fondo non figurano nel conto finanziario della Confederazione.
Art. 18 Interessi e anticipi
1La Confederazione paga interessi sul patrimonio del Fondo.
2Se necessario la Confederazione può accordare al fondo anticipi che fruttano interesse e vanno rimborsati.
Art. 19 Amministrazione e verifica
1L’UFE amministra il Fondo. Ne pubblica il conto annuale, il bilancio e lo stato patrimoniale.
2Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) incarica un servizio di controllo indipendente di verificare il conto annuale del fondo. Il rapporto di tale società è trasmesso alle persone assoggettate al pagamento di contributi.
3Possono fungere da servizio di controllo solamente le persone e le imprese di revisione abilitate quali periti revisori dall’autorità di sorveglianza federale ai sensi della legge del 16 dicembre 20055 sui revisori.
4È fatta salva la vigilanza finanziaria esercitata dal Controllo federale delle finanze conformemente alla legge del 28 giugno 19676 sul Controllo delle finanze.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 20 Servizio competente
L’UFE è il servizio competente secondo l’articolo 31 capoverso 2 LRCN.
5RS 221.302; RU 2007 3971