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Consultazione 2010/131: Revisione totale dell'ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN) · 12 pagine

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Sezione 3: Copertura della Confederazione

Art. 8 Contributi per centrali gli impianti nucleari

(art. 12 LRCN)

1Il calcolo dei contributi che l’esercente di un impianto nucleare deve versare ogni anno alla Confederazione per la copertura dei danni nucleari causati dall’impianto è disciplinato negli allegati 1 e 3.

2I contributi da versare per l’anno successivo sono fissati al più tardi entro il 15 dicembre.

Art. 9 Contributi per i trasporti di sostanze nucleari

(art. 12 LRCN)

1Il calcolo dei contributi per la copertura dei danni nucleari che sono tenuti a versare alla Confederazione coloro che rispondono del trasporto di sostanze nucleari è disciplinato negli allegati 2 e 3.

2Per ogni impianto nucleare, l’Ufficio federale dell'energia (UFE) effettua una stima provvisoria dei contributi dovuti per ciascun trasporto fondandosi sul valore medio dei contributi dell’ultimo esercizio annuale per il quale sono stati fissati e la comunica agli esercenti degli impianti nucleari interessati.

3Nella stima provvisoria dei contributi, l’UFE distingue fra sostanze nucleari ai sensi dell’articolo 1 lettera c e sostanze nucleari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3.

4I contributi stimati conformemente ai capoversi 2 e 3 devono essere versati anticipatamente per ciascun trasporto.

5L'UFE calcola i contributi definitivi al termine dell’esercizio annuale. Eventuali differenze rispetto ai contributi stimati e versati ai sensi dei capoversi 2 e 3 sono rimborsate o riscosse successivamente.

Art. 10 Obbligo di notifica

1Per gli impianti nucleari, i fornitori della copertura privata notificano all’UFE al più tardi entro il 15 novembre di ogni anno i premi per l’anno successivo per la copertura privata secondo la legge.

2Per i trasporti di sostanze nucleari, i fornitori della copertura privata notificano all’UFE al più tardi entro il 15 gennaio:

a. per ogni esercente di impianti nucleari, i premi della copertura privata ai sensi della legge accumulati nell’esercizio annuale trascorso;

b. il numero di trasporti assicurati da tale esercente nell’esercizio annuale trascorso.

3Nella notifica di cui al capoverso 2 sono indicati separatamente le sostanze nucleari ai sensi dell’articolo 1 lettera c e le sostanze nucleari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3.