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Consultazione 2010/131: Revisione totale dell'ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN) · 12 pagine
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Art. 11 Valuta e scadenza
1L’UFE riscuote i contributi in franchi svizzeri.
2I contributi sono pagabili al più tardi 30 giorni dopo il passaggio in giudicato della decisione che ne stabilisce l’importo.
Art. 12 Pretese nei confronti della Confederazione
1Le pretese di prestazioni della Confederazione vanno fatte valere presso l’UFE.
2L’UFE può incaricare del trattamento di tali pretese l’Amministrazione federale delle finanze o, con il consenso di quest’ultima, i fornitori della copertura privata.
Sezione 4: Trasporti su territorio svizzero
Art. 13 Importazione ed esportazione
1L'esercente di un impianto nucleare svizzero risponde per i danni nucleari derivanti dal trasporto di sostanze nucleari da o verso un impianto nucleare svizzero, sempre che tali sostanze si trovino su territorio svizzero nel momento in cui accade l’incidente nucleare.
Art. 14 Transito
1Per trasportare sostanze nucleari attraverso la Svizzera, l’esercente di un impianto nucleare estero deve concludere con un assicuratore o con un altro garante un contratto a copertura degli importi di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera c, capoversi 2 e 3 e all’articolo 5 della legge.
2L’esercente di un impianto nucleare estero deve inoltre fornire la prova che dispone di un'assicurazione o di un'equivalente garanzia finanziaria di altro genere per i danni nucleari coperti ai sensi degli articoli 10 e 11 LRCN (art. 3 cpv. 3 LRNC).
Art. 15 Trasporti esclusivamente all’interno del territorio svizzero
Se il trasporto di sostanze nucleari avviene esclusivamente all’interno del territorio svizzero, il certificato secondo l’articolo 4 lettera d della Convenzione di Parigi4 non è necessario.
Sezione 5: Fondo per danni nucleari
Art. 16 Forma giuridica
Il Fondo per danni nucleari (Fondo) non ha la personalità giuridica ma è finanziariamente autonomo.
4 FF 2007 5027