Esito

Consultazione 2010/132: Revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn Appendice 3.6): etichettaEnergia per le automobili · 16 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: BFE

1 Introduzione

1.1 Premessa

Dal 2003 tutte le automobili nuove in vendita devono essere contrassegnate con

l‟etichettaEnergia, che informa gli acquirenti sull‟efficienza energetica, sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2. I veicoli vengono classificati in sette categorie d‟efficienza energetica (da A a G). Sul piano giuridico, l‟etichettaEnergia per le automobili è disciplinata nella legge sull‟energia del 26 giugno 1998 (LEne; RS 730.0; art. 8) e nell‟ordinanza

sull‟energia del 7 dicembre 1998 (OEn; RS 730.01; art. 7, 9, 11 e all. 3.6).

Il 18 giugno 2010, il Consiglio federale si è espresso contro l‟introduzione di un‟etichetta ambientale per le automobili che tenesse conto, oltre che dell‟efficienza energetica, anche dell‟impatto ambientale di un veicolo nuovo e che sostituisse l‟etichettaEnergia esistente. Nel contempo, il Consiglio federale ha deciso che quest‟ultima doveva essere ulteriormente sviluppata. Il Dipartimento federale dell‟ambiente, dei trasporti, dell‟energia e delle comunicazioni (DATEC) ha perciò incaricato l‟Ufficio federale dell‟energia (UFE) di occuparsi delle modifiche.

1.2 Procedura dell’indagine conoscitiva

L‟indagine conoscitiva, avviata il 17 febbraio 2011, si è conclusa l‟11 aprile 2011.

Sono stati invitati a partecipare Cantoni, conferenze intercantonali, partiti politici, associazioni economiche, organizzazioni di protezione dell‟ambiente e di tutela della salute, associazioni di imprese di trasporti e automobilistiche. 58 delle 73 organizzazioni interpellate hanno trasmesso il loro parere. Inoltre, sono pervenuti all‟UFE 12 pareri di altre organizzazioni.

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