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Consultazione 2010/14: Rapporto del Consiglio federale all'Assemblea federale sulla politica di sicurezza della Svizzera · 89 pagine

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RAPOLSIC: Progetto, 14 aprile 2010 Pagina 36

ma anche di altre minacce. Non si limita al contenimento e alla difesa nei confronti delle minacce, ma contribuisce anche alla protezione della popolazione e delle basi esistenziali qualora tali minacce dovessero concretizzarsi nel proprio Paese. Infine fornisce anche un contributo al promovimento della pace assolvendo impieghi all'estero.

Nel quadro della Rete integrata Svizzera per la sicurezza, l'esercito è un mezzo strategico a disposizione del Consiglio federale. Anche nel prossimo futuro rimarrà la più importante riserva della Confederazione in materia di politica di sicurezza. Nel caso di un attacco militare rappresenta lo strumento decisivo. In tutti gli altri impieghi fornisce appoggio alle autorità civili con capacità e mezzi di cui esse non dispongono. Dal punto di vista qualitativo fornisce contributi chiave19, mentre a livello quantitativo aumenta la capacità di resistenza e riduce il sovraccarico di lavoro per il personale. Nell'ottica degli impieghi integrati, un'efficace collaborazione con gli organi civili acquisisce un'importanza fondamentale. Per tale ragione gli esercizi congiunti hanno un'utilità reciproca e in futuro dovrebbero di nuovo essere svolti con maggiore frequenza.

A causa del sistema di milizia, l'esercito, più di ogni altro strumento della politica di sicurezza, coinvolge direttamente un'ampia parte della popolazione: la maggioranza dei cittadini di tutte le regioni della Svizzera presta servizio militare, come possono farlo, a titolo volontario, anche le cittadine. Ad attirare l'attenzione dell'opinione pubblica sull'esercito contribuisce il fatto che negli ultimi vent'anni esso è stato lo strumento di politica di sicurezza che ha subito il maggior numero di trasformazioni e che anche a medio termine sarà sottoposto a ulteriori adeguamenti alle condizioni quadro in continuo mutamento (minaccia, sviluppo demografico, esigenze di sicurezza, contesto sociale ed economico, situazione finanziaria, condizioni ambientali, sviluppi tecnici).

521 Compiti

I compiti20 dell'esercito sono definiti all'articolo 58 capoverso 2 della Costituzione federale e descritti all'articolo 1 della legge militare del 3 febbraio 199521. Comprendono la prevenzione della guerra e il mantenimento della pace, la difesa, l'appoggio a favore delle autorità civili e il promovimento della pace. I compiti rappresentano i criteri a lungo termine per l'esercito. Da essi, sulla base di un esame periodico delle minacce e dei pericoli, il DDPS deduce gli incarichi per l'esercito. Questi ultimi vengono a loro volta concretizzati nel profilo prestazionale dell'esercito.

Nel RAPOLSIC 2000, la prevenzione della guerra e il mantenimento della pace non erano indicati come compiti veri e propri dell'esercito. Il motivo è da ricondurre al fatto che questi compiti de facto vengono svolti quando l'esercito assolve due degli altri suoi compiti, segnatamente garantire la propria capacità di difesa e impegnarsi nel promovimento della pace in ambito internazionale. Già solo con la sua esistenza, la sua prontezza e il suo equipaggiamento, l'esercito fornisce un contributo preventivo a favore della sicurezza, della pace e della stabilità. Tale contributo viene di regola fornito in collabo-

19 Per es. protezione dello spazio aereo, ricognizione aerea, difesa NBC, aiuto in caso di catastrofe, infrastruttura di condotta.

20 Nel primo titolo della legge militare, nel messaggio sulla nuova Costituzione federale (commento all'art. 54 del disegno di Cost.) come pure nel RAPOLSIC 2000 viene utilizzato il termine di missioni dell'esercito. Sembra opportuno sostituire questo termine con compiti dell'esercito.

21 RS 510.10